LEGGE 12 aprile 1973, n. 194
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 del protocollo stesso.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Protocollo-art. 1
ALLEGATO Protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Desiderando stipulare un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra le Parti Contraenti intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra il 4 luglio 1960 (da qui innanzi indicata come "la Convenzione"), Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Il paragrafo (1) dell'articolo 1 della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "(1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: (a) In Italia (da qui innanzi designate come " imposta italiana "): (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sui redditi agrari; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (vi) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e ; (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'. (b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come " imposta del Regno Unito "): l'imposta sul reddito - compresa la sovraimposta - (the income tax - including surtax), l'imposta sulle societa' (the corporation tax) e l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax)".
Protocollo-art. 2
Articolo 2 I sub-paragrafi (g), (h) ed (i) del paragrafo (1) dello articolo II della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "(g) ai fini della presente Convenzione il termine residente di uno dei Paesi " designa qualsiasi persona che, in virtu' della legge di quel Paese, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. I termini " residente del Regno Unito " "residente dell'Italia" e " residente dell'altro Paese" vanno interpretati in conseguenza; (h) quando, in base alle disposizioni del sub-paragrafo (g) una persona fisica e' considerata residente in entrambi i Paesi, la sua posizione viene determinata secondo le seguenti regole: (i) detta persona e' considerata residente del Paese nel quale ha una abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi i Paesi, e' considerata residente del Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali); (ii) se non si puo' determinare il Paese nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno dei Paesi, essa e' considerata residente del Paese in cui soggiorna abitualmente; (iii) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi i Paesi ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente del Paese del quale ha la nazionalita'; (iv) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi i Paesi, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' fiscali (definite all'articolo XVIII) risolvono la questione di comune accordo; (i) quando in base alle disposizioni del sub-paragrafo (g) una persona, diversa da una persona fisica, e' considerata residente di entrambi i Paesi, si ritiene che essa e' residente del Paese in cui si trova la sede della sua direzione effettiva;".
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Il paragrafo (2) dell'articolo II della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "(2) Quando in virtu' della presente Convenzione il reddito derivante da fonti situate in uno dei Paesi e' esonerato dall'imposta dovuta in quel Paese se e' tassabile nell'altro Paese, e, in base alla legge in vigore in quest'altro Paese, il detto reddito e' tassabile con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quest'altro Paese e non con riferimento al suo ammontare totale, l'esonero da accordare nel primo Paese, in forza della presente Convenzione, e' limitato soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nell'altro Paese".
Protocollo-art. 4
Articolo 4 L'articolo VII della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo VII (1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese sono tassabili in detto altro Paese. (2) I dividendi pagati da una societa' residente di uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che non eserciti un commercio od un'industria nel detto primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) possono essere tassati nel primo Paese ed in conformita' della legge di tale Paese, ma se i dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che controlla direttamente almeno il 51 per cento dei voti nella societa' che paga i dividendi; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in ogni altro caso. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali vengono pagati i dividendi. (3) Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del Paese di cui e' residente la societa' distributrice e inoltre comprende qualsiasi altro elemento di reddito (non esente in base alla presente Convenzione) che, in virtu' della legge del Paese del quale e' residente la societa' che paga i dividendi, e' considerato come distribuzione di utili di una societa'. (4) (a) Se il beneficiario dei dividendi e' una societa' che possiede il 25 per cento o piu' della classe delle azioni per le quali vengono pagati i dividendi, il paragrafo (2) del presente articolo non si applica a quella parte dei dividendi che e' stata pagata con il reddito accumulato dalla societa' che paga i dividendi in un periodo chiuso dodici mesi prima o piu' dalla "data rilevante". Ai fini del presente paragrafo il termine "data rilevante" designa la data in cui il beneficiario dei dividendi e' divenuto proprietario del 25 per cento o piu' della classe delle azioni in questione. (b) Il sub-paragrafo (a) del presente articolo non si applica se le azioni sono state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non al fine specifico di conseguire i benefici previsti dal presente articolo. (c) Nei casi in cui e' applicabile il sub-paragrafo (a) del presente paragrafo, l'imposta dovuta sui dividendi nel Paese di cui e' residente la societa' che paga i dividendi non puo' eccedere, se tali dividendi sono assoggettati ad imposta nell'altro Paese, il 30 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi stessi. (5) Quando una societa' residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, il Governo di quest'altro Paese non applichera' alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Paese, ne' alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti dalla societa', per il fatto che tali dividendi o profitti non distribuiti rappresentino, in tutto o in parte, profitti o redditi cosi' ricavati".
Protocollo-art. 5
Articolo 5 L'articolo X della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: "Articolo X Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualsiasi imposta sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali se e' assoggettato ad imposta per tali utili nel menzionato primo Paese".
Protocollo-art. 6
Articolo 6 I paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo XVII della Convenzione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "(2) Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, dell'imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito (che non deve essere in contrasto con il principio generale qui espresso): (a) L'imposta dovuta ai sensi delle leggi italiane ed in conformita' della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta, sui profitti, redditi od utili tassabili derivanti da fonti situate in Italia (fatta eccezione, nel caso di dividendi, per l'imposta dovuta sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi) e' ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi profitti, redditi od utili tassabili sui quali e' stata calcolata l'imposta italiana. (b) Nel caso di dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ad una societa' residente del Regno Unito e che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della societa' italiana, la deduzione tiene conto [in aggiunta a qualsiasi imposta italiana per cui e' ammessa la deduzione ai sensi del punto (a)] dell'imposta italiana dovuta dalla societa' sui profitti con i quali vengono pagati i dividendi se, al tempo in cui i dividendi vengono pagati, una societa' residente in Italia e' esente, in relazione ai dividendi pagati da una societa' residente del Regno Unito, dalla imposta di ricchezza mobile. (3) Nel caso di un residente dell'Italia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte specificate nell'articolo 1 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o societa', puo', prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta del Regno Unito su tali elementi di reddito (non esenti nel Regno Unito in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente: (a) se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno Unito deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare delle detrazioni non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno Unito su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota di imposta complementare o di imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella, proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (b) se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa', la deduzione va effettuata, a seconda del caso; dalla imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno Unito eccedente il 20 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia eccedere la quota di imposta complementare o di imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo".
Protocollo-art. 7
Articolo 7 Il seguente nuovo articolo va inserito immediatamente dopo l'articolo XVIII della Convenzione: "Articolo XVIII A (1) Quando un residente di uno dei Paesi ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di dette Parti Contraenti, sottoporre il suo caso alle autorita' fiscali (specificate all'articolo XVIII) del Paese di cui egli e' residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta dell'imposta, secondo quale dei due termini sia posteriore. (2) Le autorita' fiscali faranno del loro meglio, se ad esse il ricorso appare fondato e se esse stesse non sono in grado di giungere ad una appropriata soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con le autorita' fiscali dell'altro Paese al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione. (3) Le autorita' fiscali dei due Paesi faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficolta' ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. (4) Le autorita' fiscali dei due Paesi potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti".
Protocollo-art. 8
Articolo 8 L'articolo XXIII della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente: Articolo XXIII La presente Convenzione avra' durata indefinita, ma ciascuna Parte Contraente puo', entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo al 1970, notificarne la cessazione, per via diplomatica, all'altra Parte Contraente e, in tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia: (a) nel Regno Unito: (i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) ed all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica; (ii) in ordine all'imposta sulle societa', per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica; (b) in Italia: in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta".
Protocollo-art. 9
Articolo 9 (1) Il presente Protocollo, che e' parte integrante della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. (2) il presente Protocollo entrera' in vigore trascorso un mese dalla data in cui vengono scambiati gli strumenti di ratifica ed avra' effetto: (a) nel Regno Unito: (i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovrimposta), per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967; (ii) in ordine all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 6 aprile 1967; (iii) in ordine all'imposta sulle societa', per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al 1 aprile 1967; (b) in Italia: in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1967. (3) Se alcune disposizioni della Convenzione firmata a Londra il 4 luglio 1960, non modificata, prevedono agevolazioni fiscali piu' elevate di quelle previste dalla Convenzione stessa modificata dal presente Protocollo, le predette disposizioni continueranno ad avere efficacia con riguardo ai dividendi pagati o agli utili di capitale realizzati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. IN FEDE DI cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi avendo uguale valore. Per il Governo della Repubblica italiana NENNI Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord STEWART Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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