La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 17 ottobre 1967, n. 976, è aumentato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 1.200 milioni.