LEGGE 12 aprile 1973, n. 200
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato al ratificare l'accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 22 giugno 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo-art. 1
ALLEGATO Accordo sui trasporti aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America Il governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, Riconoscendo la crescente importanza del traffico aereo internazionale tra i due Paesi e desiderando concludere un Accordo il quale assicuri il suo continuo sviluppo nel comune benessere, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini del presente Accordo: A. "Accordo" significa questo Accordo e l'annessa Tabella delle Rotte ed ogni emendamento ad essi apportato. B. "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso degli Stati Uniti d'America, il Civil Aeronautics Board o ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal Civil Aeronautics Board; e nel caso dell'Italia, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e della Aviazione Civile o ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile. C. "Impresa designata" significa un'impresa che una Parte Contraente avra' notificato all'altra Parte Contraente essere una impresa che operera' una specifica rotta o rotte elencate nella Tabella delle Rotte di questo Accordo. Tale notifica verra' comunicata per iscritto, attraverso i canali diplomatici. D. "Territorio", in relazione ad uno Stato, significa le aree di territorio sotto la sovranita', protettorato, vassallaggio, giurisdizione, o amministrazione fiduciaria di quello Stato, e le acque territoriali ad esso adiacenti. E. "Servizio aereo" significa qualsiasi servizio regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci, separatamente o in combinazione. F. "Servizio aereo internazionale" significa un servizio aereo che attraversa lo spazio aereo, sovrastante il territorio di piu' di uno Stato. G. "Fermata per scopi non di traffico" significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, merci o posta.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti necessari per l'effettuazione di servizi aerei da parte dell'impresa o delle imprese designate: diritti di transito, di scalo per scopi non di traffico e di entrata e di uscita a fini commerciali per il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione, nei punti del proprio territorio menzionati in ciascuna delle rotte specificate nell'apposito paragrafo della Tabella delle Rotte del presente Accordo.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Il servizio aereo su una rotta specificata potra' essere iniziato da una o piu' imprese di una Parte Contraente in qualsiasi momento dopo che la Parte Contraente abbia designato tale impresa o imprese per quella rotta e che l'altra Parte Contraente abbia concesso il necessario permesso operativo. Tale altra Parte Contraente dovra', ai termini dell'articolo 4, concedere il suddetto permesso con un minimo di ritardo procedurale, fermo restando che l'impresa o le imprese designate possono essere richieste di dimostrare alle competenti Autorita' aeronautiche di quella Parte Contraente di essere in possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e ai regolamenti normalmente applicati da quelle Autorita', prima di ottenere l'autorizzazione ad intraprendere le operazioni contemplate nel presente Accordo.
Accordo-art. 4
Articolo 4. A. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare, sospendere o revocare il permesso operativo di una impresa designata dall'altra Parte Contraente di cui all'articolo 3 del presente Accordo, o di imporre condizioni a tale permesso nel caso che: 1) tale impresa non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e regolamenti normalmente applicati dalle Autorita' aeronautiche di quella Parte Contraente; 2) tale impresa non sia in grado di ottemperare a tale leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo 5 del presente Accordo; o 3) detta Parte Contraente non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani di cittadini dell'altra Parte Contraente. B. A meno che una immediata azione si renda necessaria per impedire la violazione delle leggi o regolamenti di cui all'articolo 5 del presente Accordo, il diritto di sospendere o revocare tale permesso dovra' essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 5
Articolo 5. A. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativi all'ammissione o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio avranno vigore per gli aeromobili dell'impresa o delle imprese designate dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. B. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativamente all'ammissione o alla partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili, quali i regolamenti riguardanti l'entrata, la clearance, l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena dovranno essere osservati da e per conto di tali passeggeri, equipaggi o merci dell'altra Parte Contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.
Accordo-art. 6
Articolo 6. I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte Contraente ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati dal presente Accordo, a condizione che i requisiti richiesti per l'emissione o la convalida di tali certificati o licenze siano uguali o superiori ai livelli minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.
Accordo-art. 7
Articolo 7. Ciascuna Parte Contraente puo' imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo. Ciascuna Parte Contraente concorda, tuttavia, che tali oneri non saranno maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture nei confronti dei propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.
Accordo-art. 8
Articolo 8. A. Agli aeromobili delle imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente Accordo, sara' consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa. B. Ciascuna Parte Contraente, su basi di stretta reciprocita', garantira' la totale esenzione alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente per quanto concerne le restrizioni all'importazione, il pagamento dei dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, articoli tecnici di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che le dette imprese impiegano nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente Accordo. Tali esenzioni si applicheranno ai materiali: 1) introdotti nei territori di ciascuna Parte Contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente; 2) esistenti a bordo degli aeromobili delle imprese designate da ciascuna Parte Contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte Contraente; 3) presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate da ciascuna Parte Contraente nei territori dell'altra Parte Contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili. C. I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sul territorio della Parte Contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano ceduti o prestati ad altra impresa aerea fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte Contraente. In attesa del loro impiego o consumo o destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale. D. Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate, nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali in vigore e nella maggiore misura possibile, anche ai materiali costituenti speciale attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente per il servizio di assistenza degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente. E. Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono subordinate all'osservanza delle procedure in vigore nei territori della Parte Contraente che deve accordarle e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.
Accordo-art. 9
Articolo 9. A. Vi sara' pari ed equa possibilita' per le imprese di ciascuna Parte Contraente di operare su qualsiasi rotta contemplata nel presente Accordo: B. Nell'esercizio da parte delle imprese di una Parte Contraente dei servizi aerei indicati nel presente Accordo, sara' preso in considerazione l'interesse delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non interferire indebitamente sui servizi da queste posti in essere su tutte o parte delle stesse rotte. C. I servizi aerei offerti al pubblico da parte delle imprese che operano ai termini del presente Accordo dovranno essere strettamente rapportati alle esigenze del pubblico per i servizi stessi. D. I servizi esercitati da una impresa designata ai termini del presente Accordo avranno come loro obiettivo primario l'offerta di una capacita' adeguata alle richieste del traffico tra il Paese del quale l'impresa ha la nazionalita' ed i Paesi di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale diretto a e proveniente da terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte indicate nel presente Accordo, sara' esercitato in conformita' ai principi generali di ordinato sviluppo cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono e sara' sottoposto al principio generale che la capacita' dovrebbe essere correlata: 1) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di ultima destinazione del traffico; 2) alle esigenze dei servizi diretti; e 3) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali. E. Nessuna Parte Contraente imporra' unilateralmente restrizioni alla impresa o imprese dell'altra Parte Contraente, per quel che concerne capacita', frequenze, orario o tipo di aeromobile impiegato in relazione a servizi su qualsiasi rotta specificata nel presente Accordo. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti ritenga che le operazioni effettuate da un'impresa dell'altra Parte Contraente non si siano conformate ai criteri e ai principi indicati nell'articolo 9, essa in base all'articolo 11 dell'Accordo puo' richiedere l'apertura di consultazioni allo scopo di riconsiderare le operazioni in questione per determinare se esse sono conformi a detti criteri e principi.
Accordo-art. 10
Articolo 10. A. Tutte le tariffe da applicarsi da porte di una impresa di una Parte Contraente per il trasporto per e dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno fissate a livelli ragionevoli dopo aver dato debita considerazione ai principali fattori ad esse connessi quali i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe applicate da tutte le altre imprese, come pure le caratteristiche di ciascun servizio. Tali tariffe saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti, le quali agiranno in conformita' con gli obblighi assunti in virtu' del presente Accordo, nei limiti dei loro poteri legali. B. Qualsiasi tariffa che l'impresa di ciascuna delle Parti Contraenti proporra' di adottare per il trasporto verso o dal territorio dell'altra Parte Contraente, dovra', se cosi' sara' richiesto, essere notificata da questa impresa alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente almeno trenta (30) giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore a meno che la Parte Contraente alla quale la notifica deve essere fatta non conceda un termine piu' breve per la notifica. Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente faranno del loro meglio per assicurare che le tariffe adottate e percepite siano conformi alle tariffe notificate ad entrambe le Parti Contraenti e che nessuna impresa riduca una qualunque parte di tali tariffe con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, inclusi il pagamento di Commissioni eccessive agli agenti o l'uso di tassi di cambio monetari non realistici. C. Entrambe le Parti Contraenti riconoscono che durante i periodi per i quali ciascuna Parte Contraente ha approvato le procedure relative alle conferenze di traffico dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, o di altra associazione di vettori aerei internazionali, gli accordi tariffari conclusi attraverso tali procedure e riguardanti una impresa o imprese di una Parte Contraente saranno soggetti all'approvazione delle autorita' aeronautiche di questa Parte Contraente. D. Se una Parte Contraente, ricevuta la notifica di cui al paragrafo B di cui sopra non e' soddisfatta dalla tariffa proposta, informera' in conformita' l'altra Parte Contraente almeno quindici (15) giorni prima della data in cui tale tariffa dovrebbe entrare in vigore, e le Parti Contraenti faranno in modo di raggiungere un accordo sulla tariffa appropriata. E. Se una Parte Contraente, riesaminata una tariffa vigente adottata per il trasporto verso o dal proprio territorio da una impresa o imprese dell'altra Parte Contraente non e' soddisfatta di tale tariffa, informera' in conformita' l'altra Parte Contraente e le Parti Contraenti faranno in modo di raggiungere un accordo sulla tariffa appropriata. F. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo sulla base di quanto disposto nei paragrafi D e E, ciascuna Parte Contraente fara' del suo meglio per porre in vigore tale tariffa. G. Se: 1) venendo a verificarsi il caso previsto nel paragrafo D un accordo non puo' essere raggiunto prima della data in cui tale tariffa sarebbe altrimenti entrata in vigore, oppure 2) venendo a verificarsi il caso previsto nel paragrafo E, un accordo non puo' essere raggiunto prima dello scadere dei sessanta (60) giorni dalla data della notifica, allora la Parte Contraente che ha sollevato obiezione alla tariffa puo' compiere quei passi che essa considera necessari per prevenire l'inizio o la continuazione del servizio in questione operato secondo la tariffa contestata; fermo restando, tuttavia, che la Parte Contraente che solleva l'obiezione non richiedera' l'adozione di una tariffa maggiore della tariffa piu' bassa adottata dalla propria impresa o imprese per l'effettuazione di un servizio analogo fra i medesimi punti. H. Quando nei casi previsti ai paragrafi D e E del presente articolo le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti non possono accordarsi entro un ragionevole periodo di tempo sulla tariffa appropriata da adottare dopo che si sono tenute le consultazioni iniziate a seguito dell'obiezione di una Parte Contraente in merito alla tariffa proposta o ad una tariffa esistente dell'impresa o imprese dell'altra Parte Contraente, su richiesta di una delle due, verranno applicate le clausole previste nell'articolo 12 del presente Accordo. Nell'emettere la propria decisione o sentenza il tribunale arbitrale sara' guidato dai principi fissati nel presente articolo. I. (i). Ciascuna impresa designata ha il diritto di svolgere una attivita' di vendita nel settore dei trasporti aerei nel territorio dell'altra Parte Contraente direttamente e, a sua discrezione, attraverso i propri agenti. Tale impresa avra' diritto a svolgere tale attivita' di vendita, e qualsiasi persona sara' libera di acquistare i servizi offerti nella moneta di quella Parte Contraente o in monete liberamente convertibili di altri Paesi. (ii). Qualsiasi tariffa pubblicata nella moneta nazionale di una delle Parti Contraenti sara' stabilita in modo che il suo ammontare rifletta il tasso di cambio reale (ivi inclusi tutti i diritti di cambio ed altre tasse) al quale le imprese di entrambe le Parti possono convertire e trasferire, nella moneta nazionale dell'altra Parte, gli introiti derivanti dalle loro operazioni di trasporto. (iii). Ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel proprio Paese gli introiti percepiti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in eccedenza alle spese sostenute localmente. La conversione ed il trasferimento saranno concessi prontamente e senza restrizioni al tasso di cambio in vigore per la vendita dei servizi di trasporto al momento in cui tali introiti vengono presentati per la conversione ed il trasferimento, e saranno esenti da tasse nella misura piu' ampia permessa dalla legge nazionale. Se una Parte Contraente richiede che le venga avanzata domanda per la conversione ed il trasferimento, le imprese dell'altra Parte Contraente potranno presentare tale domanda anche settimanalmente, senza bisogno di una documentazione eccessiva o discriminatoria.
Accordo-art. 11
Articolo 11. A. Ciascuna Parte Contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni in merito alla interpretazione, applicazione o emendamento del presente Accordo. Tali consultazioni dovranno avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui l'altra Parte Contraente riceve la richiesta. B. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti la Tabella delle Rotte entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente Accordo. C. Le modifiche alla Tabella delle Rotte entreranno in vigore a seguito di approvazione secondo quanto previsto dalle leggi e procedure nazionali di ciascuna Parte Contraente al momento dello scambio delle note diplomatiche.
Accordo-art. 12
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