LEGGE 12 aprile 1973, n. 201

Type Legge
Publication 1973-04-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonche' lo scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione-art. I

ALLEGATO Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare le questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascun Stato Contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo e su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari o stipendi pagati dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sui redditi agrari; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo; (vi) l'imposta sulle Societa'; e (vii) l'imposta sulle obbligazioni. b) Per quanto concerne Israele: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); compresa (ii) l'imposta sulle societa' (the company tax); (iii) l'imposta sul miglioramento fondiario (land betterment tax); e (iv) l'imposta sul patrimonio e fondo di compensazione di cui alla legge 1961 (property tax and compensation fund law 1961). 4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite per conto di ciascuno Stato Contraente in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali. 5. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.

Convenzione-art. II

Articolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) Le espressioni "uno degli Stati Contraenti" e "l'altro Stato Contraente" designano l'Italia o Israele, come il contesto richiede. b) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalita' giuridica. c) Il termine "societa'" designa, gli Enti con personalita' giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale. d) Le espressioni "impresa di uno degli Stati Contraenti" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati Contraenti e' un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente. e) (1) Ai fini della presente Convenzione, il termine "residente" di uno Stato Contraente designa ogni persona che, in virtu' della legislazione del detto Stato, e' assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo. (2) Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: (i) Detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni, personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali). (ii) Se non e' possibile determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente. (iii) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolveranno la questione di comune accordo. (3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona giuridica e' considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La medesima disposizione si applica alle societa' di persone e alte associazioni che, in base alle leggi nazionali che le disciplinano, non hanno la personalita' giuridica. f) (1) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita': (2) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: (i) una sede di direzione; (ii) una succursale; (iii) una officina; (iv) un'ufficio; (v) un laboratorio; (vi) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazioni di risorse naturali; (vii) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi. (3) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se: (i) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (ii) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (iii) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (iv) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (v) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare. (4) Una persona che agisca in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5, e' considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. (5) Non si considera che una impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. (6) Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra. g) L'espressione "autorita' competente" designa per quanto concerne Israele il Ministro per le finanze o il suo rappresentante autorizzato, per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze, direzione generale delle imposte dirette. 2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno degli Stati Contraenti, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte, oggetto della presente Convenzione.

Convenzione-art. III

Articolo III 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche nel caso in cui una impresa di navigazione marittima o aerea di uno degli Stati Contraenti gestisca una agenzia nel territorio dell'altro Stato Contraente, limitatamente pero' all'attivita' dell'agenzia relativa alla vendita di biglietti per il trasporto di persone o di merci da parte di navi e aeromobili (appartenenti o no a detta impresa), compreso il servizio di collegamento. 3. Nel caso in cui una impresa di navigazione aerea di uno degli Stati Contraenti partecipi a un pool, ad una impresa per l'esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano anche ai redditi che la detta impresa realizzi mediante la cooperazione sopra descritta.

Convenzione-art. IV

Articolo IV 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi corrisposti per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi, compresi i redditi derivanti dalle imprese agricole o forestali. Esse si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili delle imprese diverse da quelle agricole o forestali, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Convenzione-art. V

Articolo V 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo IV, e' tassabile nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati. 2. Salve le disposizioni del precedente paragrafo 1, il patrimonio costituito da beni facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di una impresa, o da beni di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' tassabile nello Stato Contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa. 3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni, diversi dai beni immobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato. 5. Ai fini del presente articolo, l'imposta sulle obbligazioni non e' considerata imposta sul patrimonio.

Convenzione-art. VI

Articolo VI 1. Gli utili di una impresa di uno Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa o volga attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attivita', l'imposta, sugli utili dell'impresa, puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando una impresa di uno Stato Contraente svolge attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata una impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute e attribuibili alla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' attribuibili, sostenute sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Convenzione-art. VII

Articolo VII Quando a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali, o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato Contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Convenzione-art. IX

Articolo IX I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che, egli non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede, e' tassabile in questo altro Stato.

Convenzione-art. X

Articolo X 1. Salve le disposizioni degli articoli VIII e XI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato Contraente, in quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attivita' svolte a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato Contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione-art. XI

Articolo XI 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante, prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servigi resi a detto Stato o ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato Contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato. 2. Le disposizioni degli articoli VIII, X e XII non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attivita' commerciali e industriali esercitate da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale. 3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo XII, il termine "pensione" designa i pagamenti periodici eseguiti in corrispettivo di servizi resi nel passato o quale indennizzo per lesioni riportate.

Convenzione-art. XII

Articolo XII 1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XI, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nel passato, nonche' le annualita' sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale il beneficiano e' residente. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare detti pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una universita', di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non e' soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.

Convenzione-art. XV

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