LEGGE 12 aprile 1973, n. 202

Type Legge
Publication 1973-04-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - SCALFARO - RUMOR - VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convention

ALLEGATO Convention europeenne pour la protection du patrimoine archeologique Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 PREAMBOLO Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri allo scopo, in particolare, di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro Comune patrimonio; Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare l'articolo 5 di essa; Affermando che il patrimonio archeologico costituisce un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civilta'; Riconoscendo che la responsabilita' morale della protezione del patrimonio archeologico europeo, prima fonte della storia d'Europa, seriamente minacciato di distruzione, pur rientrando in primo luogo fra i doveri dello Stato interessato, incombe comunque sull'insieme degli Stati europei; Considerando che il punto di partenza di tale protezione dovrebbe essere costituito dall'applicazione dei piu' rigorosi metodi scientifici nelle ricerche o scoperte archeologiche al fine di preservarne il pieno significato storico e di rendere impossibile qualsiasi scavo clandestino in quanto causa di distruzione irrimediabile di informazioni scientifiche; Considerando che la protezione scientifica in tal modo garantita al patrimonio archeologico: a) offrirebbe protezione particolarmente alle collezioni pubbliche, e b) promuoverebbe la necessaria ed invocata riforma del mercato degli oggetti provenienti da scavi archeologici; Considerando che e' necessario vietare gli scavi clandestini ed istituire un controllo di carattere scientifico del patrimonio archeologico, come e' del pari necessario cercare, mediante l'istruzione, di dare agli scavi archeologici il loro pieno significato scientifico, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione, sono considerati patrimonio archeologico le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civilta' di cui la principale o una delle principali fonti d'informazione scientifica e' costituita da scoperte o scavi archeologici.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte Contraente si impegna ad adottare, per quanto possibile, le misure necessarie a: a) delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico; b) creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Nell'intento di conservare agli scavi archeologici nei luoghi, nelle zone e nelle riserve di cui all'articolo 2 della presente Convenzione tutto il loro significato scientifico, ogni Parte Contraente si impegna, per quanto possibile, a: a) vietare e reprimere gli scavi clandestini; b) prendere le misure necessarie perche' gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale; c) assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1. Ogni Parte Contraente si impegna, allo scopo di facilitare lo studio e la diffusione delle informazioni relative alle scoperte archeologiche, ad adottare tutte le misure pratiche possibili onde assicurare la piu' rapida e completa diffusione delle informazioni a mezzo di pubblicazioni scientifiche relative a scavi ed a scoperte. 2. Inoltre, ogni Parte Contraente studiera' anche il mezzo per: a) recensire il patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato; b) redigere un catalogo scientifico del patrimonio archeologico nazionale pubblico e, possibilmente, privato.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Tenendo conto degli scopi scientifici, culturali ed educativi della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna a: a) facilitare la circolazione dei pezzi archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo; b) favorire gli scambi di informazioni: (i) sul patrimonio archeologico; (ii) sugli scavi legali ed illegali fra le istituzioni scientifiche, i musei ed i competenti servizi nazionali; c) fare tutto il necessario per portare a conoscenza delle Autorita' competenti dello Stato d'origine, Parte Contraente alla presente Convenzione, ogni offerta di sospetta provenienza da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali, unitamente a tutte le necessarie precisazioni al riguardo; d) intraprendere un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia delle civilta' e del pericolo che gli scavi incontrollati rappresentano per tale patrimonio.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. Ogni Parte Contraente si impegna a cooperare, nel modo piu' appropriato, affinche' la circolazione internazionale dei pezzi archeologici non pregiudichi in nessun modo la protezione dell'interesse culturale e scientifico legato a tali beni. 2. Ogni Parte Contraente si impegna, in particolare: a) per quanto riguarda i musei e le altre istituzioni affini la cui politica di acquisti e' sottoposta al controllo dello Stato, ad adottare le misure necessarie onde evitare l'acquisto di pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali; b) per i musei e le altre istituzioni affini situati sul territorio di una Parte Contraente, ma la cui politica di acquisti non sia sottoposta al controllo dello Stato: (i) a trasmettere loro il testo della presente Convenzione, e (ii) a non risparmiare alcuno sforzo per ottenere il rispetto da parte di detti musei ed istituzioni dei principi di cui al paragrafo precedente; c) a limitare, per quanto possibile, mediante l'istruzione, l'informazione, la vigilanza e la cooperazione, il movimento dei pezzi archeologici sospetti, per un preciso motivo, di provenire da scavi clandestini o da sottrazione da scavi ufficiali.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Allo scopo di assicurare l'applicazione del principio di cooperazione per la protezione del patrimonio archeologico che e' alla base della presente Convenzione, ogni Parte Contraente si impegna nel quadro degli obblighi assunti con la presente Convenzione, a prendere in considerazione ogni problema relativo alla identificazione o all'autenticazione sollevato da un'altra Parte Contraente ed a collaborare attivamente nei limiti permessi dalla propria legislazione nazionale.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Le misure previste dalla presente Convenzione non possono costituire una limitazione al commercio ed alla proprieta' legale di pezzi archeologici, ne' essere in contrasto con le norme giuridiche relative alla trasmissione di detti pezzi.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Ogni Parte Contraente notifichera' a tempo debito al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le misure da essa adottate riguardanti l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione: a) ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che sia Parte Contraente alla Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, potra' aderire alla presente Convenzione; b) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 1. Ogni Stato firmatario, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all'atto del deposito del proprio strumento di adesione, puo' designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione. 2. Ogni Stato firmatario, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, al momento del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, puo' estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 13 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 1. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte Contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio di Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 10; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Londra, il 6 maggio 1969, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente. Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

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