LEGGE 12 aprile 1973, n. 203

Type Legge
Publication 1973-04-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - previsto in lire 630 milioni - si fara' fronte col versamento al bilancio dello Stato - da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata - di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato "Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE ANDREOTTI MEDICI - MALAGODI - VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. 1

ALLEGATO Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA nello spirito dell'amicizia esistente tra i due Stati e desiderose di definire le questioni finanziarie e patrimoniali accertate, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini di una completa definizione delle rispettive rivendicazioni patrimoniali e finanziarie di cui all'allegato n. 1 del presente Accordo, la Repubblica italiana effettuera' alla Repubblica d'Austria un pagamento in contanti di 480 milioni di lire italiane. La Repubblica italiana si impegna inoltre ad assicurare il trasferimento alla Repubblica d'Austria della proprieta' dei beni immobili e delle relative aziende, esenti da gravami e descritti negli allegati n. 2 e n. 3 del presente Accordo, con tutte le pertinenze di fatto e di diritto, che sono ora in proprieta' della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (DOSAG, ex Sudbahn Gesellschaft). La Repubblica italiana si assumera' tutti i relativi oneri finanziari nei confronti della suddetta Compagnia e terra' indenne al riguardo la Repubblica d'Austria.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Dopo il completo adempimento delle prestazioni concordate nell'articolo 1, tutte le reciproche rivendicazioni elencate nell'allegato n. 1 del presente Accordo sono definitivamente transatte. Se, fino al verificarsi dell'effetto del primo comma, la Repubblica italiana od una persona fisica o giuridica ad essa appartenente dovessero essere obbligate, in seguito ad una decisione non piu' impugnabile di un organo italiano competente, ad effettuare una prestazione per una rivendicazione che e' stata regolata dal presente Accordo (allegato 1), la prestazione che la Repubblica italiana e' tenuta ad effettuare alla Repubblica d'Austria a norma del primo comma dell'articolo 1, verrebbe corrispondentemente ridotta di pari ammontare.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Le acquisizioni di beni fondiari da parte della Repubblica italiana o della Repubblica d'Austria che si rendono necessarie in relazione con l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo sono esenti da tutti i tributi previsti dalla legislazione federale austriaca e da tutti gli oneri fiscali previsti dalla legislazione italiana.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. La Repubblica italiana procedera' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, agli adempimenti di cui al precedente articolo 1 nei seguenti modi: a) pagamento dell'importo di 480 milioni di lire in favore della Repubblica d'Austria su un conto della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia; b) consegna dei documenti e delle dichiarazioni prescritte dalle leggi austriache per l'iscrizione tavolare dei diritti di proprieta' della Repubblica d'Austria relativi a tutti i beni immobili elencati negli allegati 2 e 3, e per la continuazione della gestione delle aziende relative, nonche' consegna di una dichiarazione della DOSAG, attestante che tutti gli adempimenti finanziari a suo favore per il trasferimento di proprieta', libere da gravami, alla Repubblica d'Austria, sono stati interamente soddisfatti, dalla Repubblica italiana, e che la Repubblica d'Austria e' esonerata da qualsiasi responsabilita' al riguardo. 2. La Repubblica d'Austria optera', entro un periodo di sessanta giorni dalla firma del presente Accordo, tra il trasferimento in sua proprieta' dei beni immobili di cui all'allegato 3, ed il pagamento in contanti di 25 milioni di lire da parte della Repubblica italiana. Qualora la Repubblica d'Austria dovesse optare per quest'ultima soluzione, la Repubblica italiana corrispondera' alla Repubblica d'Austria l'importo suddetto di 25 milioni di lire entro il termine di cui al precedente paragrafo 1. 3. Nel caso di alienazione a terzi dei beni patrimoniali elencati nell'allegato 2, da parte dell'attuale proprietaria (DOSAG), prima dell'adempimento degli obblighi derivanti dal paragrafo 1, lettera b), o nel caso di mancato trasferimento per altre cause nei termini previsti, la Repubblica italiana corrispondera' alla Repubblica d'Austria un importo di 125 milioni di lire secondo le modalita' di cui al paragrafo 1.

Accordo-art. 5

Articolo 5 I due Stati contraenti si forniranno tutte le informazioni necessarie al chiarimento di questioni connesse all'attuazione del presente Accordo.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Il presente Accordo e' soggetto a ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Vienna. Esso entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo apponendovi i sigilli. FATTO a Roma il 17 luglio 1971 in due originali, in lingua italiana e tedesca, ambedue facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Aldo MORO Per la Repubblica d'Austria Rudolf KIRSCHLAEGER

Accordo-Allegato 1

ALLEGATO 1. ELENCO DELLE RIVENDICAZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI DEFINITE E DI CUI ALL'ART. 1 DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 17 LUGLIO 1971 Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato 2

ALLEGATO 2. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato 3

ALLEGATO 3. Parte di provvedimento in formato grafico

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