LEGGE 12 aprile 1973, n. 209

Type Legge
Publication 1973-04-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - BOZZI - LUPIS

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. 1

ALLEGATO Accordo fra l'Italia e la Giordania per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai termini del presente Accordo le seguenti definizioni si intendono come appresso: 1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" significa attivita' professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci. 2. Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia agli effetti fiscali e non residenti agli effetti fiscali in Giordania, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 3. Per "imprese giordane" si intendono lo Stato giordano e gli enti pubblici giordani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Giordania e non residenti agli effetti fiscali in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi giordane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio giordano.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1. Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Giordania e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese giordane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo giordano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Giordania, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Giordania. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese giordane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il presente Accordo sara' ratificato, ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1964.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tal caso esso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza dei sei mesi. FATTO in Amman il 9 febbraio dell'anno 1970 in duplice esemplare nelle lingue italiana, araba, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenza tra i testi italiano e arabo prevarra' il testo inglese. p. Il Governo della Repubblica italiana L'Ambasciatore d'Italia: ALESSANDRO MURARI DALLA CORTE BRA' p. Il Governo del Regno Hascemita di Giordania Il Ministro dei Trasporti: SUBHI AMIN AMR Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

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