LEGGE 12 aprile 1973, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo V dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo-art. I
ALLEGATO Accordo tra il Governo italiano ed il Governo dell'India per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo. Considerato che il Governo italiano ed il Governo dell'india desiderano concludere un accordo al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo, assoggettabile a imposte in detti Paesi secondo le loro rispettive legislazioni; I predetti due Governi concordano quanto segue: Articolo I. (1) Le imposte cui il presente Accordo si applica sono le seguenti: a) per quanto concerne l'India: (i) l'imposta sul reddito inclusa ogni sovrimposizione sull'imposta sul reddito applicata in base all'Income-tax Act, 1961 (43 del 1961) ed emendamenti, e (ii) la sovrimposta applicata in base al Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 del 1964) ed emendamenti (d'ora in avanti chiamate "Imposta indiana"); b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (ii) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (iii) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e (iv) le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (d'ora in avanti chiamate "Imposta italiana"). (2) Il presente Accordo sara' inoltre applicato a qualunque altra imposta, identica, o sostanzialmente simile, che sia stata stabilita posteriormente alla data della firma di questo Accordo, in aggiunta alle imposte esistenti o in sostituzione di esse.
Accordo-art. II
Articolo II. (1) Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente: a) il termine "India" avra' il significato assegnatogli dall'Articolo I della Costituzione dell'India; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'india o l'Italia, a seconda del contesto; d) il termine "imposta" designa l'"Imposta indiana" o l'"Imposta italiana", a, seconda del contesto; e) il termine "impresa di uno Stato contraente" indica: (i) una compagnia aerea designata dal Governo di quello Stato in conformita' all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo della Repubblica italiana del 16 luglio 1959, con gli emendamenti o revisioni che potranno esservi apportati, relativo ai traffici aerei, oppure (ii) una compagnia aerea che e' autorizzata dal Governo di quello Stato in base ad una generale o speciale intesa tra i due Stati contraenti per l'esercizio di voli "charter" tra i loro territori, o al di fuori di essi; f) l'espressione "esercizio di trasporti aerei" designa l'attivita' commerciale di trasporto per via aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dai proprietari o dai noleggiatori di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti per tale trasporto per conto di altre imprese e ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto. (2) Nell'applicazione degli articoli del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, qualunque termine usato ma non qui definito avra', a meno che il contesto richieda diversamente, il significato che esso ha in base alle leggi vigenti in tale Stato concernenti le imposte cui il presente Accordo si riferisce.
Accordo-art. III
Articolo III (1) Il reddito derivante dall'esercizio di trasporti aerei in traffico internazionale, effettuato da un'impresa di uno degli Stati contraenti e' esente da imposte nell'altro Stato contraente. (2) Il paragrafo (1) si applica parimenti nel caso di partecipazione a "pools" di qualsiasi genere da parte di imprese che effettuano trasporti aerei.
Accordo-art. IV
Articolo IV Le leggi in vigore in ciascuno degli Stati contraenti continueranno a regolare l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito negli Stati contraenti eccetto il caso in cui nel presente Accordo vi sia una espressa disposizione in contrario.
Accordo-art. V
Articolo V (1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nuova Delhi il piu' presto possibile. (2)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: a) in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile 1960; b) in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio 1960.
Accordo-art. VI
Articolo VI Il presente Accordo avra' durata indefinita ma l'una o l'altra delle parti contraenti puo', entro il 30° giorno di giugno di qualunque anno solare posteriore all'anno 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente Accordo cessera' di avere efficacia: a) in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta; b) in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente a cio' autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma, il 3 febbraio 1970, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi testi facendo egualmente fede. Per il Governo italiano GUAZZARONI Per il Governo dell'India J. K. ATAL
Accordo-Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE Roma, 3 febbraio 1970 Eccellenza, Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivanti dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiche' il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verra' applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno, fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue: (1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'AlItalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. (2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo, italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. Saro' grato se Vostra Eccellenza vorra' confermarmi se concorda in merito a quanto precede e, in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. J. K. ATAL Ministro Plenipotenziario Dr. Cesidio GUAZZARONI ROMA Roma, 3 febbraio 1970 Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'Accordo firmato oggi fra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivante dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiche' il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verra' applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue: (1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'Alitalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. (2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui e' esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sara' rimborsato dal Governo italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento gia' iniziato per la tassazione di questi redditi sara' interrotto. Saro' grato se Vostra Eccellenza vorra' confermarmi se concorda in merito a quanto precede e in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo". Ho l'onore d'informarla che il mio Governo concorda in merito a quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. GUAZZARONI S. E. Jai Kumar ATAL Ambasciatore dell'India ROMA Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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