DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1973, n. 214
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 52 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, che demanda al Governo l'emanazione delle norme regolamentari relative alle norme di attuazione e alle modalita' di svolgimento dei concorsi previsti dall'art. 14 della legge medesima;
Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tal fine uno schema di regolamento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
(Definizione)
Nel presente decreto con il termine "legge" e' indicata la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.
TITOLO I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI SEZIONI STACCATE
Art. 2
(Sedi e circoscrizioni delle sezioni staccate)
Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi istituiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia saranno indicate con successivo provvedimento.
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 6
(Riparto dei ricorsi nel tribunale del Lazio)
Il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio provvede al riparto dei ricorsi tra le sezioni aventi sede in Roma.
Art. 7
(Supplenza dei magistrati amministrativi regionali)
Se nella sede di un tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2 o nella sezione staccata manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla sezione staccata o alla sede del tribunale. Se in una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale del Lazio, aventi sede in Roma, manca o e' impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra sezione.
TITOLO II PRESIDENTI DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 8
(Destinazione - Trasferimento - Supplenza)
La destinazione dei presidenti ai tribunali amministrativi regionali in applicazione dell'art. 11 della legge e' effettuata sulla base delle indicazioni di preferenza, secondo il criterio della maggiore anzianita' di qualifica. In difetto di indicazioni, la destinazione e' effettuata di ufficio nei casi consentiti dall'art. 11, primo e terzo comma. I presidenti dei tribunali amministrativi regionali possono essere trasferiti ad altra sede in base a domanda, osservando il criterio indicata nel primo comma. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente e' supplito dal piu' anziano dei magistrati amministrativi regionali assegnato al tribunale. Nel detto caso il presidente del tribunale amministrativo regionale del Lazio e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione.
Art. 9
(Sostituzione)
Nei casi indicati nell'art. 11 della legge i presidenti dei tribunali amministrativi regionali cessano dall'ufficio e riassumono le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni prescritte. Essi sono sostituiti contestualmente nei modi previsti dall'art 9 della stessa legge. Nei casi di cessazione dall'ufficio diversi da quelli indicati nel primo comma, i presidenti possono essere immediatamente sostituiti, per il restante periodo dell'anno, nei modi predetti, salva la definitiva sostituzione all'inizio dell'anno successivo.
Art. 10
(Nomina)
I consiglieri di Stato, nei cui confronti il Consiglio dei Ministri abbia deliberato la nomina a presidente di sezione, sono invitati a dichiarare, entro venti giorni dalla comunicazione dell'invito, di accettare l'eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale indicato nell'art. 2. In caso di mancata accettazione, la nomina non ha corso.
Art. 11
(Sostituzione dei presidenti consiglieri di Stato)
I consiglieri di Stato, destinati d'ufficio alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato all'inizio dell'anno successivo, secondo l'ordine di anzianita' di qualifica, allorche' si verifichino le condizioni previste dall'art. 11 della legge per la destinazione di altri consiglieri di Stato alla presidenza dei tribunali. La cessazione dall'ufficio e la sostituzione sono disposte all'inizio di ogni anno.
TITOLO III CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
TITOLO IV ((CONCORSO DI SECONDO GRADO PER)) LA NOMINA A REFERENDARIO
Art. 14
(Bando di concorso)
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indice il concorso per titoli ed esami a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ((indica)): a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) i termini di presentazione della domanda di ammissione e dei titoli; d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali; e) il diario e la sede delle prove scritte; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta ((opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.))
Art. 15
(Domanda di ammissione al concorso)
Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine stabilito dal bando. ((La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando puo' prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione.)) Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso. I candidati ((...)) debbono altresi' dichiarare: 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 2) il comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 4 AGOSTO 2017, N. 132)). ((Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonche', per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.)) ((I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonche' le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)) I candidati, che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 16
(Requisiti di ammissione - Esclusione dal concorso)
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 7) e 8), della legge. ((Le anzianita' di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.)) ((L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.))
Art. 17
(Commissione esaminatrice)
((Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.)) Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame. La commissione e' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Art. 18
(( (Valutazione dei titoli) ))
((Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.))
Art. 19
(( (Prove scritte e orali) ))
Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. ((La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.)) Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. ((Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attivita' della commissione. Il bando indica ulteriori modalita' per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.)) Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di ((trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.)). Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orale la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.
Art. 20
(Graduatoria)
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ((fatto salvo l'accertamento)) dei requisiti per la ammissione alla qualifica di referendario dei tribunali amministrativi regionali.
TITOLO V SEGRETERIA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 21
(Segretario - generale)
Il segretario generale dirige l'ufficio di segreteria e coadiuva il presidente dell'amministrazione del personale. In caso di mancanza o di impedimento, il segretario generale e' supplito nella direzione dell'ufficio di segreteria da un impiegato della carriera direttiva o, in mancanza di questo, da un impiegato della carriera di concetto designato dal presidente.
Art. 22
(Attribuzioni del personale)
Le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario sono regolate dalle norme vigenti per il corrispondente personale del Consiglio di Stato.
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))
TITOLO VI COMMISSIONE PER IL GRATUITO PATROCINIO
Art. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2002, N.115))
Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2002, N.115))
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Art. 31
(Biblioteca)
Presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali e presso le, sezioni staccate e' costituita, alle dirette dipendenze del Presidente, la biblioteca. Un magistrato, designato dal presidente, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente stesso i libri da acquistarsi. L'impiegato addetto alla biblioteca tiene l'inventario dei libri.
Art. 32
(Massime)
Il segretario generale del tribunale amministrativo regionale provvede alla raccolta delle massime di giurisprudenza risultanti dalle decisioni, compilate dai magistrati.
Art. 33
(Congedo)
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