La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio già previsti, possono essere estese al rischio di cambio. Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.