LEGGE 18 maggio 1973, n. 283
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 e il protocollo finale che e' parte integrante dell'accordo stesso, conclusi a Berna il 4 luglio 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo e al protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dello Accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - COPPO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo-art. 1
Accordo aggiuntivo alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di completare la Convenzione relativa alla Sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso "la Convenzione") hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il Signor Enrico MARTINO, Ambasciatore d'Italia a Berna IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il Signor Cristoforo MOTTA, Delegato per gli Accordi Internazionali in materia di Sicurezza Sociale i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 1. - I cittadini italiani hanno la facolta', in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese al piu' tardi entro un anno dalla data in cui detto evento si e' verificato. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi puo' chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita', con esclusione della rendita complementare per la moglie. 2. - I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, cosi' come i loro superstiti, non possono piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni; tuttavia i contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti possono, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera. 3. - Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'art. 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorita' italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 I cittadini italiani, i cui contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, per la parte da loro stessi versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949, possono chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi gia' corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nell'assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o gia' erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto e' riconosciuto ai superstiti dei cittadini suddetti quando possono aver titolo a prestazioni.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. - I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidita' svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure entrano in linea di conto. 2. - I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attivita' lucrativa in Italia possono beneficiare delle prestazioni relative alla prevenzione e alla cura dell'invalidita' previste dalla legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani. 3. - I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o che hanno esercitato un'attivita' lucrativa in Svizzera in qualita' di frontalieri e che hanno versato contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidita' svizzera, per almeno due anni nei tre anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurato sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidita'.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Per l'applicazione dell'art. 8 lettera a) della Convenzione i figli nati invalidi in Italia, e la cui madre non abbia soggiornato in Italia complessivamente per piu' di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione invalidita' svizzera assume a proprio carico le prestazioni in caso di infermita' congenita del figlio per un periodo di tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle in Svizzera. Ai fini della determinazione della durata di soggiorno ininterrotto in Svizzera dopo la nascita richiesta dalla stessa disposizione, un soggiorno del figlio in Italia per un periodo di tre mesi al massimo immediatamente dopo la nascita e' assimilato a un periodo di residenza in Svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera.
Accordo-art. 5
Articolo 5 I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti. Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti.
Accordo-art. 6
Articolo 6 1. - Il presente Accordo aggiuntivo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. - Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati; tuttavia l'articolo primo avra' effetto dal 1 settembre 1969.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo aggiuntivo restera' in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalita' della Convenzione. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo. FATTO a Berna il 4 luglio 1969, in due esemplari uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Enrico MARTINO Per il Consiglio federale svizzero Cristoforo MOTTA
Protocollo Finale
PROTOCOLLO FINALE Al momento della firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla Sicurezza Sociale del 14 dicembre 1962, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni: 1. - Nel caso in cui un frontaliero italiano non soddisfi le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria svizzera di invalidita', in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'Accordo aggiuntivo, la regolamentazione dell'articolo 8 lettera b) della Convenzione, in relazione all'articolo 5 dell'Accordo aggiuntivo, e', se del caso, applicabile. 2. - I cittadini italiani sono considerati iscritti alle assicurazioni italiane ai sensi dell'articolo 8, lettera b) della Convenzione: a) se sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiane; b) durante i seguenti periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o svizzera, oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di 10 settimane al massimo tra la fine dell'assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato; i) i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di 12 mesi; ii) i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero e' accordato in virtu' della assicurazione dell'interessato stesso; iii) i periodi di godimento dell'indennita' postsanatoriale, accordata in virtu' dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di un anno dalla data in cui e' stato dimesso dal sanatorio; iv) i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di 8 settimane dopo il parto; v) i periodi di disoccupazione durante i quali e' concessa l'indennita' ordinaria di disoccupazione, per una durata massima di 180 giorni. 3. - Le Autorita' competenti di cui all'articolo 18 della Convenzione esamineranno e determineranno di comune accordo in quali casi e in quale misura i periodi durante i quali un cittadino italiano beneficia di una pensione di invalidita' italiana possono essere presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 8 lettera b) della Convenzione. Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante dell'Accordo aggiuntivo concluso in data odierna tra l'Italia e la Svizzera, sara' ratificato e sara' valido alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo aggiuntivo medesimo. FATTO a Berna il 4 luglio 1969 in due esemplari, uno in italiano l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Enrico MARTINO Per il Consiglio federale svizzero Cristoforo MOTTA Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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