DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. 284
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, con il quale la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, e' stata autorizzata ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 29 aprile 1971 e 10 ottobre 1972; Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 1973 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 106. - VALENTINI
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 1
Statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio di Gorizia. Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 2 marzo 1971, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, la Cassa di risparmio di Gorizia, ente esercente il credito fondiario in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, istituisce ma sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'. La sezione viene denominata "Sezione opere pubbliche" ed ha sede in Gorizia presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia. La sfera di competenza territoriale della sezione si identifica con quella del Credito fondiario della Cassa di risparmio ali Gorizia.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 2
Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti; nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 3
Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita' ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4), restando precisato che i mutui potranno anche avere una o piu' delle seguenti garanzie: cessione di annualita' o contributi, a carico delle regioni; delegazioni sui cespiti delle Regioni o su quote di cespiti dello Stato devoluti alle regioni, delegabili per legge, garanzia delle regioni da concedersi di volta in volta. La sezione potra' emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera, collocabili e pagabili all'estero, con l'osservanza delle vigenti norme valutarie. L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3), e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni per il credito fondiario.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 4
Art. 4. Il patrimonio della sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 500 milioni, assegnata dalla Cassa di risparmio di Gorizia. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 5
Art. 5. La sezione e' amministrata dagli organi di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima per l'amministrazione delle sue gestioni. Legale rappresentante della sezione e' il presidente della Cassa di risparmio di Gorizia.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 6
Art. 6. La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale della Cassa di risparmio di Gorizia, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 7
Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti, la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze della Cassa di risparmio di Gorizia. La sezione rimborsera' alla Cassa di risparmio le spese relative al personale da questa fornito nonche' le altre spese generali e di amministrazione.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 8
Art. 8. L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio si procede alla compilazione e approvazione del bilancio e conto economico della sezione secondo le modalita' previste dallo statuto per il bilancio della Cassa di risparmio di Gorizia.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 9
Art. 9. Gli utili netti di ciascun esercizio saranno destinati come segue: a) una quota non inferiore al 10% per la formazione e l'incremento di un fondo di riserva ordinario; b) una quota non superiore al 6% del fondo di dotazione a rimunerazione del fondo stesso; c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento di un fondo di riserva straordinario.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 10
Art. 10. In caso di scioglimento e liquidazione, la sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dalla Cassa di risparmio di Gorizia. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento della riserva della Cassa di risparmio di Gorizia.
Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche e impianti di pubblica utilità-art. 11
Art. 11. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro MALAGODI
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