DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 289
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 965, relativo alla istituzione della scuola per assistenti sociali presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Siena e' integrato nel senso che agli insegnamenti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) deve essere aggiunta la parola (biennale) come segue: 1) Istituzioni di servizio sociale (biennale); 2) Metodologia del servizio sociale (biennale); 3) Servizio sociale e politica sociale (biennale); 4) Amministrazione e organizzazione dei servizi sociali (biennale); 5) Metodologia della ricerca sociale (biennale).
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 97. - VALENTINI
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