LEGGE 28 maggio 1973, n. 296
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.