LEGGE 28 maggio 1973, n. 297

Type Legge
Publication 1973-05-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti: "I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonchè da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità; tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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