LEGGE 29 maggio 1973, n. 298
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La facoltà concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 è estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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