LEGGE 29 maggio 1973, n. 298

Type Legge
Publication 1973-05-29
Ultimo aggiornamento 1973-06-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La facoltà concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 è estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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