LEGGE 5 giugno 1973, n. 299

Type Legge
Publication 1973-06-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La lettera e-bis) dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, aggiunta con l'articolo unico della legge 1 ottobre 1969, n. 698, è sostituita dalla seguente: "e-bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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