LEGGE 29 maggio 1973, n. 302
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile: aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 60.000 L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.