LEGGE 5 giugno 1973, n. 319
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Coloro che dal 1 giugno 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno 5 anni di lodevole effettivo servizio come commissari di leva possono, a loro domanda, ed anche in soprannumero, essere riammessi o mantenuti in servizio, con anzianità dalla data di inizio di detto servizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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