LEGGE 6 giugno 1973, n. 324
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.
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