LEGGE 9 giugno 1973, n. 328
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi già in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana è concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato. La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, è recuperata.
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