LEGGE 5 giugno 1973, n. 339
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la cavalleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il genio. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere annualmente a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 è fissato in 19 per il ruolo normale dell'Arma di cavalleria, in 105 per quello di artiglieria e in 44 per quello del genio. Le promozioni eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno e sono effettuate formando le necessarie vacanze nel grado di maggiore mediante altrettante promozioni a tenente colonnello.
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