LEGGE 12 aprile 1973, n. 344

Type Legge
Publication 1973-04-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 61 dello statuto delle Nazioni Unite adottato con la risoluzione n. 2847 del 20 dicembre 1971 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua 26ª sessione.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 108 dello statuto delle Nazioni Unite.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Resolution

ALLEGATO RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli nelle lingue indicate nello Statuto delle Nazioni Unite fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato. NAZIONI UNITE RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE (su relazione della Seconda Commissione) 2847 (XXVI). - Ampliamento del Consiglio Economico e Sociale L'Assemblea Generale, Riconoscendo che un ampliamento del Consiglio Economico e Sociale consentira' un'ampia rappresentanza dei membri delle Nazioni Unite e rendera' il Consiglio un organo piu' efficiente nello svolgimento delle proprie funzioni previste nei capitoli IX e X dello Statuto delle Nazioni Unite; Vista la relazione del Consiglio Economico e Sociale; 1. Prende nota della risoluzione 1621 (II) del 30 luglio 1971 del Consiglio Economico e Sociale; 2. Decide di adottare, in conformita' dell'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite, il seguente emendamento allo Statuto e di sottoporlo alla ratifica degli Stati membri delle Nazioni Unite: Articolo 61 "1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale. "2. Subordinatamente alle disposizioni del par. 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili. "3. Alla prima elezione dopo l'aumento del numero dei membri del Consiglio Economico e Sociale da ventisette a cinquantaquattro, in aggiunta ai membri eletti in luogo dei nove membri il cui mandato ha termine alla fine dell'anno, verranno eletti altri ventisette membri. Di questi ventisette membri aggiuntivi, nove membri resteranno in carica per un anno, mentre altri nove membri resteranno in carica per due anni, in base alle intese raggiunte dall'Assemblea Generale. "4. Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale deve avere un rappresentante". 3. Raccomanda a tutti i Membri di ratificare il piu' presto possibile il sopra riportato emendamento in conformita' delle loro rispettive procedure costituzionali e di depositare i propri strumenti di ratifica presso il Segretario Generale; 4. Inoltre decide che i membri del Consiglio Economico e Sociale siano eletti in base al seguente schema: (a) quattordici membri fra gli Stati Africani; (b) undici membri fra gli Stati Asiatici; (c) dieci membri fra gli Stati Latino-Americani; (d) tredici membri fra gli Stati dell'Europa occidentale ed altri; (e) sei membri fra gli Stati socialisti dell'Europa orientale; 5. Approva la decisione del Consiglio Economico e Sociale di ampliare i propri comitati di sessione a cinquantaquattro membri, in attesa del ricevimento delle necessarie ratifiche; 6. Invita il Consiglio Economico e Sociale ad eleggere il piu' presto possibile e non oltre le riunioni organizzative della sua cinquantaduesima sessione, i ventisette membri aggiuntivi fra gli Stati membri delle Nazioni Unite perche' operino in seno ai comitati di sessione ampliati; tali elezioni dovrebbero avvenire in conformita' del precedente par. 4 e dovrebbero essere tenute ogni anno in attesa dell'entrata in vigore dell'allargamento del Consiglio; 7. Decide che, a partire dalla data di entrata in vigore del sopra riportato emendamento, la norma 146 delle regole di procedura dell'Assemblea Generale sia cosi' emendata: Norma 146 "L'assemblea generale elegge ogni anno, nel corso della sua sessione ordinaria, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale per un periodo di tre anni". 2026ª Seduta plenaria 20 dicembre 1971

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.