LEGGE 4 giugno 1973, n. 346
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550.
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