LEGGE 5 giugno 1973, n. 348
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, per uno o più impianti e per il dipendente personale, nonchè per quello dipendente dalle imprese appaltatrici, adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalità aziendali, e cioè quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) si abbia una consistenza di personale quotidianamente al lavoro negli impianti di almeno 250 unità, oppure sia comunque prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti il servizio negli impianti medesimi; b) che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta altresì l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli impianti medesimi. Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione alla data di approvazione della presente legge, si può prescindere dai limiti di cui al punto a). La partecipazione alle predette mense può essere ammessa anche per il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa.
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