DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. 355

Type DPR
Publication 1973-03-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

LEONE ANDREOTTI - BOZZI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1973

Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 120. - VALENTINI

Regolamento servizi in economia Direzione generale motorizzazione civile-art. 1

Regolamento per i servizi in economia del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Art. 1. I lavori e le provviste relativi ai servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dei suoi organi periferici che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere eseguiti in economia, sempreche' essi non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato e non siano superiori all'importo massimo di L. 7.200.000, sono i seguenti: a) acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobili ed arredi; b) riparazione e manutenzione ordinarie di locali, infissi e di altri manufatti ed impianti ad uso dell'amministrazione; c) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali; d) riparazione e manutenzione di autoveicoli, motocicli, natanti, baracche e attrezzature fisse, elettriche, meccaniche, spese di esercizio; e) provviste di tute da lavoro, vestiario per il personale addetto alla vigilanza degli impianti a fune, divise per il personale addetto ai servizi di navigazione interna; f) acquisto di giornali, libri, pubblicazioni di vario genere, riviste e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; spese postali, telegrafiche, spese per traduzioni da liquidarsi su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; g) spese per trasporti, spedizioni e magazzinaggio; noli di vetture a trazione meccanica e natanti; h) riparazione e manutenzione di oggetti scientifici, macchine, strumenti, utensili, apparecchiature ed attrezzature tecniche, collezioni e suppellettili tecniche e scientifiche; i) acquisto di stampati e registri, di materiale di cancelleria per disegno, per fotografia e per riproduzioni fotostatiche di atti; l) acquisto di medaglie, coppe, diplomi e oggetti per premi; m) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' di fitto di locali occorrenti, sempreche' non si possa disporre di locali demaniali; n) spese di rappresentanza.

Regolamento servizi in economia Direzione generale motorizzazione civile-art. 2

Art. 2. I capi degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno ordinare le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'amministrazione centrale, entro il limite massimo di cui al precedente art. 1. Occorrera', tuttavia, la preventiva autorizzazione ministeriale, previa proposta motivata dei capi degli uffici suddetti corredata di un regolare atto estimativo della spesa presunta, ove le suddette spese superino l'importo di L. 3.600.000.

Regolamento servizi in economia Direzione generale motorizzazione civile-art. 3

Art. 3. Per l'esecuzione dei lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore alle L. 500.000 debbono essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero di persone e ditte, salvo che la specialita' del lavoro e della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Regolamento servizi in economia Direzione generale motorizzazione civile-art. 4

Art. 4. I lavori e le provviste di cui ai paragrafi a), b), c), d), e), h), m), dell'art. 1, dovranno, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati, secondo le norme vigenti in materia, da funzionari nominati, di volta in volta, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Regolamento servizi in economia Direzione generale motorizzazione civile-art. 5

Art. 5. In ogni caso le note di lavoro o di forniture non potranno essere pagate se non sono provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio committente. Le note medesime dovranno essere esibite in duplice esemplare, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti. Per i nuovi acquisti sara' presentato altresi' un atto del consegnatario delle cose mobili dal quale risulti di averne egli preso regolare carico nei registri di inventario o negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Regolamento servizi in economia Direzione generale motorizzazione civile-art. 6

Art. 6. Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti ovvero - qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante apertura di credito a favore dei funzionari delegati e a mezzo del consegnatario cassiere ai sensi dell'[art. 3 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-20;1796~art3). Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art61), negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e negli [articoli 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-30;1544~art16) e [17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-30;1544~art17), e successive modificazioni. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile BOZZI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.