LEGGE 15 giugno 1973, n. 364
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogata di un anno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 giugno 1973 LEONE ANDREOTTI - FERRI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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