DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. 373
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, in data 13 marzo 1972; Visto il decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972 con il quale il predetto Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, con sede in Torino, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
LEONE MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 154. - VALENTINI
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 1
Repertorio n. 42207/21129 ALLEGATO B Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta STATUTO DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale 27 ottobre 1972 ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, esercente il credito fondiario, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. La sezione viene denominata "Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta - sezione opere pubbliche ed ha sede in Torino presso l'Istituto. La competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 2
Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome o societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 3
Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sull'emissione delle cartelle fondiarie dell'istituto. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 4
Art. 4. Il patrimonio della sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire due miliardi assegnata dall'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 5
Art. 5. La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta con la disciplina, le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 6
Art. 6. La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 7
Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle direzioni locali dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta. La sezione rimborsera' all'istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 8
Art. 8. L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale verra' formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta e di legge.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 9
Art. 9. Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente: a) il 10% al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione; b) il residuo, entro il limite del 6% del fondo di dotazione, all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta a rimunerazione del fondo stesso; c) l'eventuale ulteriore residuo: per il 25% al fondo di riserva straordinario e per il 75% all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta a completamento dell'interesse del fondo di dotazione fino a raggiungere l'8 per cento. L'eventuale eccedenza sara' destinata ancora a riserva straordinaria.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 10
Art. 10. In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dall'istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta. L'eventuale supero sara' devoluto ad aumento delle riserve dell'istituto.
Allegato B Statuto della sezione opere pubbliche-art. 11
Art. 11. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro MALAGODI
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