DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. 374
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della Toscana in data 24 maggio 1972; Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1972, con il quale il predetto Istituto di credito fondiario della Toscana esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale, con sede in Firenze, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
LEONE MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 153. - VALENTINI
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 1
Istituto di credito fondiario della Toscana STATUTO DELLA "SEZIONE OPERE PUBBLICHE" Art. 1. In conformita' dell'autorizzazione accordata con decreto ministeriale del 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, esercente il credito fondiario ed edilizio nella regione toscana, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. La sezione viene denominata "Istituto di credito fondiario della Toscana - sezione opere pubbliche", ha sede in Firenze presso l'Istituto e ha durata illimitata. La sfera di competenza territoriale della sezione si identifica con quella dell'Istituto.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 2
Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della sezione, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 3
Art. 3. I mutui di cui all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della citata legge e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 4
Art. 4. Il patrimonio della sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dai fondi di riserva. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 5 miliardi, assegnata dall'Istituto di credito fondiario della Toscana. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dal successivo art. 9.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 5
Art. 5. La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con la disciplina, le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 6
Art. 6. La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'istituto di credito fondiario della Toscana secondo le norme stabilite per l'Istituto medesimo.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 7
Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale e dei servizi dell'Istituto di credito fondiario della Toscana. La sezione rimborsera' all'istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 8
Art. 8. L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale verra' formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana e di legge.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 9
Art. 9. Gli utili annuali della gestione vengono assegnati: 1) per due decimi alla costituzione ed all'incremento dei fondi di riserva; 2) per i residui otto decimi: a) all'Istituto di credito fondiario della Toscana, quale dividendo per l'importo assegnato alla sezione a titolo di fondo di dotazione, in misura non superiore al sei per cento; b) la parte ancora restante a fondi di riserva.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 10
Art. 10. In caso di scioglimento della sezione, l'attivo netto risultante dalla chiusura della liquidazione sara' destinato al rimborso del fondo di dotazione; l'eventuale eccedenza sara' devoluta ad aumento delle riserve dell'istituto di credito fondiario della Toscana.
Statuto della sezione opere pubbliche presso l'Istituto di credito fondiario della Toscana-art. 11
Art. 11. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro MALAGODI
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