DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 386

Type DPR
Publication 1973-03-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 152, 153, 155, 157, 158, 161, 162, 163 e 165 relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 152. - Presso le facolta' di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di "Specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche" ai sensi dell'[art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2909~art4):

Scuola di medicina interna;

Scuola di chirurgia;

Scuola di ostetricia e ginecologia;

Scuola di ortopedia e traumatologia;

Scuola di otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale;

Scuola di neurologia;

Scuola di psichiatria;

Scuola di clinica oculistica;

Scuola di clinica pediatrica;

Scuola di clinica dermosifilopatica;

Scuola di igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanita' pubblica, di laboratorio, di igiene e direzione ospedaliera);

Scuola di medicina legale e delle assicurazioni;

Scuola di radiologia (A) radiologia (B) radiologia diagnostica;

Scuola di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;

Scuola di anestesiologia e rianimazione;

Scuola di medicina del lavoro;

Scuola di urologia;

Scuola di malattie dell'apparato digerente;

Scuola di chirurgia vascolare;

Scuola di odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 153. - La durata dei corsi e' indicata negli statuti delle singole scuole.

Art. 155. - I corsi delle lezioni saranno tenuti dal direttore della scuola e da un corpo di insegnanti che verra' designato ogni anno dalla facolta' stessa, su proposta del direttore della scuola, tra i professori di ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti, assistenti o cultori della materia, salvo quanto previsto nello statuto delle singole scuole.

Art. 157. - I piani di studio sono indicati nell'ordinamento di ciascuna scuola.

Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti possono avere, anziche' carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

E' obbligatorio per gli allievi un periodo di internato che non puo' essere complessivamente inferiore alla meta' della durata del corso, salvo quanto previsto nello statuto delle singole scuole.

Art. 158. - Lo svolgimento dei corsi e il diario degli esami saranno predisposti dalla facolta' su proposta dei direttori delle scuole, salvo quanto previsto nello statuto delle singole scuole.

Art. 161. - A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medicina e chirurgia. Il diploma sara' rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica.

Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a piu' di una scuola di specializzazione.

La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'universita' corredata dal diploma di maturita' classica o scientifica, di diploma di laurea originale, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare.

L'iscrizione alle singole scuole avviene nel limite dei posti disponibili per ciascuna scuola in base ad una graduatoria stabilita a seguito di concorso per titoli eventualmente integrato, se ritenuto necessario dalla commissione esaminatrice, da un esame di accertamento della preparazione.

Ogni commissione e' costituita dal direttore della scuola di specializzazione che la presiede, da un professore ufficiale della stessa materia o di materia affine e da un libero docente in una materia compresa nel piano di studio della scuola stessa.

La commissione e' nominata, su proposta del direttore della scuola, dalla facolta' di medicina e chirurgia. La graduatoria deve essere approvata dalla facolta'.

Art. 162. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Solo agli assistenti ordinari, straordinari e incaricati puo' essere concesso, a giudizio della facolta', un'abbreviazione di corso pari agli anni di servizio prestati nella predetta qualita' in cliniche o istituti universitari, ne quali vengono impartite discipline strettamente affini alla specialita'.

Se gli anni di servizio sono pari a quelli del corso di specializzazione e' consentita su proposta della Facolta' e con l'approvazione del senato accademico, l'ammissione diretta all'esame di specializzazione.

Salvo quanto previsto negli statuti delle singole scuole.

Art. 163. - Per ottenere il diploma di specialista e' necessario:

avere eseguito le esercitazioni cliniche e di laboratorio, l'assistenza e l'esecuzione degli atti operativi;

aver superato gli esami teorici e pratici della scuola presentare una tesi corredata di contributi personali e discutere oralmente la tesi stessa nell'esame di diploma salvo quanto previsto negli statuti delle singole scuole.

Art. 165. - Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezioni Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine del l'anno accademico per singole materie o per gruppi di materie stabiliti dalla facolta'.

I riprovati in non piu' di due materie potranno esser ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione.

Le commissioni per gli esami di profitto, composte da due professori ufficiali e da un libero docente cultore della materia, sono nominate dal preside su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per l'esame di diploma sono costituite da cinque membri nominati dal preside della facolta', udito il direttore della scuola.

Tali commissioni sono costituite da professori ufficiali in maggioranza e da liberi docenti o cultori della disciplina impartita nella scuola.

I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista.

Le norme del presente articolo sono valide salve quanto previsto negli statuti delle singole scuole.

All'art. 170 relativo alla Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia" sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Art. 170. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

La frequenza e' obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facolta' del direttore della scuola concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte della clinica ortopedica che non abbia la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia di ospedale di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti i il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola puo' essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovra' anche svolgersi un corso 3 regolare di lezioni, il cui numero verra' fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Gli esami si svolgeranno per singole materie.

Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovra' presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialita' All'art. 176 relativo alla "Scuola di specializzazione in clinica pediatrica" sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Art. 176. - Ammissione al corso per esami e per titoli.

Internato obbligatorio con non piu' di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al 2° anno del corso puo' essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericoltura o che abbiano titoli pediatrici.

Le materie fondamentali saranno integrate a giudizio del consiglio di ciascuna scuola da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

Chirurgia pediatrica;

Ortopedia e traumatologia infantile;

Odontoiatria;

Clinica dermosifilopatica;

Clinica oculistica;

Clinica otorinolaringoiatrica;

Cardiologia;

Genetica, ed altre eventuali che il consiglio della scuola puo' stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, puo' disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti d'interesse pediatrico.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

All'art. 179 relativo alla "Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni" sono inseriti i seguenti nuovi comma:

Art. 179. - Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonche' di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potra' essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consistera' in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sara' loro riconosciuta la idoneita' verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 185. - VALENTINI

Art. 1

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