DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. 387
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108; Viste le deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottate in data 25 febbraio 16 settembre e 16 dicembre 1970; Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247, del 1 luglio 1952, n. 1062, del 30 luglio 1953, n. 666, del 23 maggio 1956, n. 602, del 24 maggio 1957, n. 477 e del 13 agosto 1970, n. 672; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, secondo il testo allegato, composto di 28 articoli, che forma parte integrante del presente decreto.
LEONE MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 158. - CARUSO
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 1
Nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie Art. 1. L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, subentrato all'istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della citta' di Verona, autorizzato con regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, ed eretto in ente morale in virtu' del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443, e' costituito con la partecipazione delle Casse di risparmio di Gorizia, dell'Istria, della Marca Trivigiana, di Padova e Rovigo, della provincia di Bolzano, di Trento e Rovereto, di Trieste, di Udine e Pordenone, di Venezia, di Verona, Vicenza e Belluno e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie. E' soggetto a vigilanza in conformita' alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 2
Art. 2. L'istituto ha sede in Verona e durata fino al 31 dicembre 1999. Esso ha lo scopo di esercitare, ai sensi delle vigenti leggi: a) il credito fondiario nelle province trivenete e nella provincia di Mantova; b) il credito agrario di miglioramento nelle province trivenete a mezzo di una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento; c) il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' nelle province trivenete e nella provincia di Mantova a mezzo di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', a norma delle [leggi 6 marzo 1950, n. 108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-03-06;108), istitutiva della sezione e 11 marzo 1958, n. 238. L'Istituto puo' partecipare ad altri Enti esercenti il credito fondiario. L'istituto potra' inoltre costituire sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione sia attribuita dalla legge agli istituti di credito fondiario.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 3
Art. 3. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 4
Art. 4. I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano complessivamente a L. 6.000.000, e sono assegnati: per L. 2.000.000.0 all'esercizio del credito fondiario; per L. 500.000.000 alla sezione di credito agrario di miglioramento; per L. 3.300.000.000 alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'. Detti fondi sono conferiti dagli Istituti partecipanti nelle seguenti quote: Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno . . . . . 55 /100 Cassa di risparmio di Padova e Rovigo . . . . . . . . . . 28 /100 Cassa di risparmio di Venezia . . . . . . . . . . . . . . 11 /100 Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,750/100 Cassa di risparmio della Marca Trivigiana . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di risparmio di Trieste . . . . . . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di risparmio di Udine e Pordenone . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di risparmio della provincia di Bolzano . . . . . 0,25 /100 Cassa di risparmio di Trento e Rovereto . . . . . . . . 0,25 /100 Cassa di risparmio di Gorizia . . . . . . . . . . . . . 0,125/100 Cassa di risparmio dell'Istria. . . . . . . . . . . . . 0,125/100 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'istituto a somma inferiore a L. 1.000.000.000 per l'esercizio del credito fondiario, a L. 250.000.000 per la sezione di credito agrario di miglioramento, a L. 1.750.000.000 per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', ancorche' l'importo delle cartelle e delle obbligazioni in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dalle norme vigenti. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea dei partecipanti deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun Ente partecipante e' tenuto a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale alla quota di conferimento in atto. Tuttavia l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, puo' avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea. L'assemblea dei partecipanti potra' disporre, sempre che siano rispettate le disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle e delle obbligazioni e dietro approvazione dell'organo di vigilanza il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra gestione o sezione, nonche' il trasferimento ai fondi di garanzia di quella parte dei fondi di riserva che accede il doppio dei fondi di garanzia. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia. L'Istituto e' tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla meta' dei fondi di garanzia. L'altra meta' sara' investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzo e comunque consentiti.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 5
Art. 5. I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 26. Essi debbono essere investiti a sensi di legge.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 6
Art. 6. Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il comitato tecnico consultivo; il direttore generale.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 7
Art. 7. L'assemblea e' costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'assemblea e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito nella sua qualita' di segretario.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 8
Art. 8. Spetta all'assemblea: a) eleggere il vice presidente dell'Istituto fra i membri del consiglio di amministrazione che siano presidenti di enti partecipanti, nonche' il sostituto del presidente per il caso di impedimento del vice presidente, pure scelto tra i presidenti degli enti partecipanti; b) eleggere i membri del collegio sindacale di propria competenza; c) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili; d) deliberare sulla costituzione di sezioni autonome per l'esercizio di crediti speciali; e) deliberare sulla partecipazione ad altri Istituti; f) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sul loro trasferimento dall'una all'altra gestione o Sezione e sul trasferimento di fondi di riserva ai fondi di garanzia; sui limiti di valore alla competenza del presidente di accordare sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari, nonche' di autorizzare il concorso ai pubblici incanti; sulle modificazioni dello statuto; sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; g) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; h) deliberare sulla forma di gestione degli uffici, della loro organizzazione e dell'organico del personale; i) deliberare sulla istituzione di agenzie e di uffici di rappresentanza; l) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso spese generali e di personale; m) deliberare sulle operazioni eccedenti per valore il limite di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta dello stesso; n) determinare la misura dell'indennita' di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; o) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 9
Art. 9. L'assemblea e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8 sub c), l), e n). Deve essere altresi' convocata su richiesta del consiglio di amministrazione quando questo lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto. Negli ultimi due casi l'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 10
Art. 10. La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 11
Art. 11. Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione occorre che vi siano rappresentati almeno i quattro quinti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentata almeno la meta' dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e le delibere sono prese a maggioranza delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h), l), dell'art. 8 occorre il voto favorevole di tante quote pari almeno ai quattro quinti dei fondi di garanzia presenti o rappresentati. Per l'istituzione di agenzie ed uffici di rappresentanza in zona dove operi un ente partecipante, e' necessaria la maggioranza di cui al comma precedente se l'ente interessato sia consenziente, altrimenti saranno necessari la partecipazione all'assemblea di almeno quattro quinti dei fondi di garanzia ed il voto favorevole di quattro quinti delle quote presenti o rappresentate. Assiste alle assemblee il direttore generale dell'istituto, che fungera' da segretario. Assistono di norma alle assemblee anche i direttori generali degli enti partecipanti.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 12
Art. 12. L'Istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da altri undici membri, e precisamente esso e' composto da: presidente, due vice presidenti ed un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, designato dalla stessa; presidente ed un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato; presidente della Cassa di risparmio di Venezia; presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana; presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie; quattro rappresentanti comuni delle altre Casse partecipanti da queste nominati per un triennio fra i loro presidenti nella seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto. Il membro del consiglio di amministrazione decaduto per non aver piu' la corrispondente carica presso l'ente partecipante deve essere da quest'ultimo sostituito con altro proprio amministratore. La stessa norma si applica nel caso di membro temporaneamente impedito. Qualora il sostituto sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 18, il sostituto potra' esercitare solo le funzioni di consigliere.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 13
Art. 13. Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del consiglio nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. Al presidente o, per il periodo di effettiva sostituzione, a chi lo sostituisce spetta inoltre un'indennita' di rappresentanza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. Per incarichi, sedute o riunioni fuori del comune di rispettiva residenza, competono una indennita' ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 14
Art. 14. Il presidente dell'istituto puo' convocare il consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno. Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri, o del collegio dei sindaci. Il consiglio dovra' di norma essere convocato almeno una volta al mese nella sede sociale o altrove.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 15
Art. 15. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente e ai sindaci. Nei casi di urgenza la convocazione puo' essere fatta telegraficamente. Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto ed assistono di norma i direttori generali degli enti i cui presidenti fan parte del consiglio.
Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 16
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