LEGGE 14 giugno 1973, n. 404
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite di età di 28 anni prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa della Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza è ridotto a 26 anni
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