LEGGE 14 giugno 1973, n. 404
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite di età di 28 anni prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa della Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza è ridotto a 26 anni
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)