LEGGE 17 giugno 1973, n. 444
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono prorogate fino all'esercizio finanziario 1978 compreso le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernenti la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco previsti dall'articolo 4 di detta legge.
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