LEGGE 5 giugno 1973, n. 445

Type Legge
Publication 1973-06-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972: 1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969; 2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e', data agli accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente, all'articolo 5 del primo accordo ed all'articolo 2 del secondo accordo.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.

Art. 4

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma si provvedera' con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Accordo-art. 1

Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di Yaounde' (1969). Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti contraenti del Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunita' Economica Europea in appresso denominata la Comunita' ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri e il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e Sua Maesta' la Regina di Maurizio, dall'altra parte, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, ed in particolare l'articolo 238. Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, in appresso denominata la Convenzione di Associazione, ed in particolare l'articolo 60, paragrafo 3. Considerando che Maurizio ha chiesto di aderire alla Convenzione di Associazione, Hanno deciso di concludere un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta il Re dei Belgi, Sig. DE COEYER, Ambasciatore del Belgio a Nairobi Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Dott. Axel HERBST, Ambasciatore Il Presidente della Repubblica Francese: Sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato presso il Ministro degli Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: Sig. Mario PEDINI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Sig. Gaston THORN, Ministro degli Esteri Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi: Sig. TH. E. WESTERTERP, Segretario di Stato agli Affari Esteri Il Consiglio delle Comunita europee: Sig. Gaston THORN, attuale Presidente del Consiglio Sig. Jean-Frangois DENIAU, membro della Commissione Sua Maesta la Regina di Maurizio: Sir Seewoosagur RAMGOOLAM, Primo Ministro I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, rico- nosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 1. Col presente Accordo, viene creata un'associazione fra la Comunita' e Maurizio; l'Accordo comporta l'adesione di quest'ultimo alla Convenzione di Associazione. 2. Salvo deroga prevista dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione di Associazione, nonche' le decisioni ed altre disposizioni d'applicazione prese dalle istituzioni dell'Associazione, sono applicabili a Maurizio.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. L'abolizione, da parte di Maurizio, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari della Comunita' sara' attuata gradualmente. A tal fine, i prodotti originari della Comunita' e importati in Maurizio sono ammessi al beneficio del dazio doganale preferenziale applicabile ai prodotti importati dal Commonwealth secondo le seguenti modalita': lo scarto tra l'aliquota del dazio doganale della tariffa generale, applicabile alla data di entrata in vigore del presente Accordo ai prodotti originari della Comunita', e l'aliquota del dazio doganale preferenziale, applicabile alla stessa data ai prodotti originari del Commonwealth, sara' soppresso il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, se detto scarto e' inferiore o pari al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate; se superiore al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate, tale scarto sara' soppresso secondo il seguente calendario: - il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, per una frazione dello scarto fra le due tariffe corrispondente almeno al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate; - entro e non oltre il 31 dicembre 1974 per la frazione dello scarto fra le due tariffe che sussistera' dopo la riduzione di cui al primo trattino. 2. Le modifiche della tariffa doganale di Maurizio sono applicabili a tutte le voci e alle sottovoci, di detta tariffa per le quali vi sia uno scarto fra l'aliquota del dazio doganale della tariffa generale e l'aliquota del dazio doganale preferenziale, qualunque sia la base ed il modo di riscossione dei dazi. Le modifiche relative alle voci e alle sottovoci della tariffa in questione cui si applica, nella tariffa generale e in quella preferenziale, un dazio specifico o un dazio ad valorem con un minimo di percezione specifica, saranno tuttavia effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 1974.

Accordo-art. 3

Articolo 3 I termini di tempo previsti dalla Convenzione di Associazione, e decorrenti dall'entrata in vigore di questa ultima, vengono applicati a Maurizio a decorrere dalla entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Per quanto riguarda la Comunita', il presente Accordo sara' validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Esso sara' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione dell'Accordo sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee, che ne informera' gli Stati firmatari.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Maurizio, nonche' dell'atto di notifica della conclusione dello Accordo da parte della Comunita'.

Accordo-art. 6

Articolo 6 I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue Pour Sa Majest4 le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen: DE COEYER Far den Presidenten der Bundesrepublik Dentschliand: Axel HERBST Pour le President de la Republique francaise: Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica italiana: Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg: Gas ton THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Th. E. WESTERTERP Per il Consiglio delle Comunita Europee: Gaston THORN Jean-Francois DENIAU Con riserva che la Comunita' Economica Europea sara' definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. For Her Majesty the Queen of Mauritius Seewoosagur RAMGOOLAM

Accordo-Protocollo n. 1

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo di Associazione: La Comunita' riconosce l'importanza che la produzione e le esportazioni di zucchero rivestono per l'economia di Maurizio e per il suo futuro sviluppo. A tale riguardo, le Parti contraenti sono consapevoli dei termini del Protocollo n. 22 concernenti le relazioni fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille, Protocollo allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e di adattamento dei Trattati, Atto allegato al Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. Ne consegue in particolare che la Comunita' avra' a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati in detto Protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero. Le Parti contraenti hanno inoltre preso atto delle disposizioni del Protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero allegato parimenti allo Atto summenzionato, e secondo il quale il Regno Unito e' autorizzato a importare da Maurizio, a condizioni speciali e fino al 28 febbraio 1975, il quantitativo di zucchero corrispondente al contingente a prezzo convenuto, fissato nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero. Tenuto conto di tali disposizioni, resta inteso che la Comunita' si asterra' dallo stabilire un regime d'importazione speciale, ai sensi del Protocollo n. I allegato alla Convenzione di Associazione, per lo zucchero originario di Maurizio durante il periodo di validita' di tale Convenzione.

Accordo-Protocollo n. 2

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE. Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo di Associazione: Le merci conformi alle disposizioni delle decisioni del Consiglio di Associazione relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data d'entrata in vigore dell'Accordo, sono in viaggio o si trovano sotto regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) in uno Stato membro o in Maurizio, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, con riserva di presentazione alle autorita' doganali del paese d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data: a) di un certificato A. Y 1 rilasciato posteriormente dalle autorita' doganali del paese di esportazione, o b) di un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti di detto paese, nonche', in ambedue i casi, dei documenti attestanti il trasporto diretto.

Accordo-Atto Finale

ATTO FINALE I Plenipotenziari: di Sua Maesta' il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania; del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, dall'altra parte, riuniti a Port Louis (Maurizio) il 12 maggio millenovecentosettantadue per la firma di un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione fra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', hanno adottato i testi seguenti: l'Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', nonche' i protocolli seguenti: Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione di Associazione, Protocollo n. 2 relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine. I plenipotenziari hanno approvato le dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati I-IX dell'Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969: 1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione (Allegato I). 2. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi (Allegato II). 3. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunita' (Allegato III). 4. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati che conferma le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica (Allegato (IV). 5. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato V). 6. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti (Allegato VI). 7. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relative all'articolo 1 del protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunita' (Allegato VII). 8. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici (Allegato VIII). 9. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa allo Statuto della Corte arbitrale dell'Associazione (Allegato IX). Il plenipotenziario di Maurizio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati X-XIV dell'Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969: 1. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato X). 2. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato XI). 3. Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione e all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunita' (Allegato XII). 4. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XIII). 5. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XIV). I plenipotenziari hanno inoltre adottato il testo della seguente dichiarazione allegata al presente Atto Finale: Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'applicazione delle decisioni del Consiglio di Associazione sulle regole d'origine della Convenzione di Associazione (Allegato 1). Il plenipotenziario di Maurizio ha inoltre preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente Atto Finale: Dichiarazione della Comunita' e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'applicazione del titolo II della Convenzione di Associazione (Allegato II). IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue Pour Sa Majestd le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen: DE COEYER Fur den Presidenten der Bundesrepublik Deutschlland: Axel HERBST Pour le President de la Republique francaise: Yvon BOURGES Per il Presidente della Repubblica italiana: Mario PEDINI Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg: Gaston THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: Th. E. WESTERTERP Per il Consiglio delle Comunita Europee: Gas ton THORN Jean-Francois DENIAU Con riserva che la Comunita' Economica Europea sara' definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. For Her Majesty the Queen of Mauritius: Seewoosagur RAMGOOLAM

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I. DICHIARAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE SULLE REGOLE DI ORIGINE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE. 1. Le Parti contraenti sono consapevoli dell'importanza che riveste, per lo sviluppo economico di Maurizio, l'esportazione verso la Comunita' di prodotti industriali. A tal proposito Maurizio, nel rammentare il proprio accordo sulle decisioni prese dal Consiglio di Associazione in materia di definizione della nozione di prodotti originari, ha richiamato l'attenzione sulle difficolta' cui andra' incontro per conformarsi a tali decisioni quanto all'esportazione di alcuni di detti prodotti sin dall'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Le Parti contraenti convengono di esaminare, dopo la firma dell'Accordo, la possibilita' di prevedere un periodo di adattamento, che in ogni caso non potra' andare oltre il 31 dicembre 1974, per risolvere tali difficolta'. Esse convengono di sottoporre i risultati dei loro lavori al Consiglio di Associazione sin dall'entrata in vigore dell'Accordo. 3. Inoltre, le Parti contraenti hanno convenuto di cercare misure che permettano ai settori industriali interessati di adeguarsi, ai fini di un migliore accesso dei loro prodotti al mercato della Comunita', alle condizioni della definizione dell'origine. Per facilitare tale adeguamento, il governo di Maurizio potra' avvalersi delle disposizioni della Convenzione di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare in materia d'industrializzazione e di promozione commerciale.

Allegati-Allegato II

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