DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 448
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24, giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 3
I contributi annui a carico della Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante, rispettivamente, ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
L'Universita' di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 28. - VALENTINI
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 1
Repertorio n. 179 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente ordinario alla cattedra di "Neuropsichiatria infantile" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettantadue, addi' diciotto del mese di aprile, a Sassari, nella sala del rettorato dell'Universita' degli studi, innanzi a me dott. Giulio Zedda, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 23 marzo 1971, n. 1932, a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'universita' medesima, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giovanni Manunta, nato a Sassari il 15 ottobre 1925, domiciliato per la carica presso il rettorato della Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 25 febbraio 1972 (allegato A); padre Nicola Buccione, nato a Bucchianico (Chieti) il 22 settembre 1922, domiciliato per la carica in Roma, via Sallustiana n. 24, nella sua qualita' di legale rappresentante della Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) con sede in Roma alla su calendata via Sallustiana numero civico 24, la cui nomina e' avvenuta senza opposizione da parte della autorita' civile, giusta attestazione rilasciata in data 4 gennaio 1972, n. 8 Div. I/Culti dal prefetto della provincia di Roma, presentata in copia fotostatica dell'originale su certificazione autografa in data 27 gennaio 1972 del dott. Mario Demartini, notaro alla residenza di Sassari (allegato B). Premesso a) che con convenzione in data 6 marzo 1972, repertorio n. 175, registrata a Sassari addi' 11 marzo 1972, al n. 5259, Mod. I, vol. 367, tra l'Universita' di Sassari e la Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) e' stato costituito, a Sassari, presso il villaggio "San Camillo" (Ente giuridicamente riconosciuto ai sensi del regio decreto 22 gennaio 1931 in applicazione ai Patti lateranensi, come da allegato C) un reparto di neuropsichiatria infantile della stessa universita' per la gestione dell'assistenza sanitaria connessa con i fini istituzionali della ricerca e della didattica medica; b) che nel vigente statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e' incluso, fra gli insegnamenti complementari della facolta' di medicina e chirurgia, quello di neuropsichiatria infantile; c) che il "Villaggio San Camillo a in attuazione della citata convenzione 6 marzo 1972, rep. n. 175, di cui alla precedente lettera a) si e' impegnato a convenzionare due posti di assistente ordinario alla cattedra di neuropsichiatria infantile; d) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato D), il senato accademico (allegato E) ed il consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' degli studi di Sassari, hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione dei nuovi due posti di assistente ordinario alla cattedra di neuropsichiatria infantile; f) che il consiglio di amministrazione della Universita' degli Studi di Sassari nella seduta del 25 febbraio 1972 (allegato A) ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della predetta universita' alla stipulazione dell'atto convenzionale, Tutto cio' premesso i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, Convengono e stipulano quanto appresso Art. 1. Saranno istituiti, a norma dell'art. I (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario alla cattedra di neuropsichiatria infantile presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 2
Art. 2. L'Ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) (di seguito indicato, per brevita' Ordine) a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari per il funzionamento dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 5.600.000 (cinquemilioniseicentoimila), pari al doppio dell'importo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di uni assistente ordinario.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 3
Art. 3. L'Ordine si obbliga inoltre di corrispondere alla Universita' degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 1.120.000 (unmilionecentoventimila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 5.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 4
Art. 4. L'Ordine si obbliga a versare all'Universita' di Sassari, rispettivamente la meta' o l'intera somma di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina di uno o di due titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, l'Ordine si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Ordine si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dall'Ordine con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare, od ai titolari dei posti di ruolo di assistente alla cattedra di neuropsichiatria infantile. L'Universita' di Sassari versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti su indicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, avra' la durata di anni dieci, con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare di ciascuno degli istituendi posti di ruolo e si intendera' rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 8
Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui trattasi resteranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari.
Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso l'Universita' di Sassari-art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica italiana che ne disporra' l'approvazione ed istituira' i posti di ruolo. Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero due (2) fogli e che occupa numero sette (7) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. Giovanni MANUNTA P. Nicola BUCCIONE, provinciale Giulio ZEDDA, ufficiale rogante. Registrato a Sassari, addi' 3 maggio 1972 al n. 2019 Mod. I - Vol. 333 - Esente Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO
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