DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 470

Type DPR
Publication 1973-02-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: E' approvato l'unito regolamento speciale di esecuzione per il caffe' e i suoi derivati, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

LEONE ANDREOTTI - GASPARI - GONELLA - VALSECCHI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 61. - VALENTINI

Regolamento - art. 1

Art. 1. (Specie di caffe) Ai fini del presente regolamento si intendono per "caffe' crudo" o "caffe' verde" i semi (chicchi) privati dell'endocarpo (pergamino) ed, almeno in parte, del tegumento seminale (pellicola argentea), appartenenti ad una delle seguenti specie del genere coffea: c. arabica, c. canephora e c. liberica. Le specie indicate nel comma precedente devono avere le caratteristiche morfologiche di cui alla allegata tabella A.

Regolamento - art. 2

Art. 2. (Frammenti di chicco ed impurita' vegetali) Si intende per "frammento di chicco" la parte di chicco di peso inferiore ad un terzo della media ponderale di cento chicchi della stessa specie. Si intendono per "impurita' vegetali" i semi diversi da quelli delle specie di coffea e le parti di pianta in genere.

Regolamento - art. 3

Art. 3. (Requisiti dei chicchi di caffe' crudo) I chicchi (semi) di caffe' crudo, oltre a rispondere alle prescrizioni dell'[art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art5), debbono essere esenti da micotossine, salvi gli eventuali limiti di tolleranza stabiliti dal Ministro per la sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita', non emanare odori sgradevoli estranei al caffe' ne' aver subito alcuna contaminazione non eliminabile con la torrefazione, la decaffeinizzazione o la solubilizzazione, non contenere piu' del tredici per cento in peso di acqua. E' consentita tuttavia la presenza di altre impurita' o imperfezioni nei limiti risultanti dalla allegata tabella B.

Regolamento - art. 4

Art. 4. (Definizione) Si intende per caffe' torrefatto il prodotto ottenuto dalla torrefazione del "caffe' crudo - rispondente alle prescrizioni del precedente capo e delle tabelle allegate A e B.

Regolamento - art. 5

Art. 5. (Impurita' ed imperfezioni) Il caffe' torrefatto non deve contenere impurita' ed imperfezioni in misura superiore ai limiti indicati nella allegata tabella C.

Regolamento - art. 6

Art. 6. (Miscele di caffe' torrefatto) ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-24;255))). E' consentita la miscela di due o piu' specie, di caffe' torrefatto senza aggiunte di sostanze di qualsiasi specie. Esse devono avere i requisiti elencati nella allegata tabella C.

Regolamento - art. 7

Art. 7. (Caffe' macinato) Si intende per "caffe' macinato" il caffe' ottenuto per macinazione del caffe' torrefatto conforme alle prescrizioni del secondo capo e della tabella C.

Regolamento - art. 8

Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-24;255)))

Regolamento - art. 9

Art. 9. (Nazionalizzazione del caffe) Ciascun sacco di caffe', presentato alla nazionalizzazione, deve contenere semi della stessa specie.

Regolamento - art. 10

Art. 10. (Operazioni di cernita) E' vietata la nazionalizzazione di caffe' non conforme alle prescrizioni del presente regolamento. All'atto dell'importazione, deve essere esibito un certificato rilasciato dalla competente autorita' governativa del paese esportatore, attestante la conformita' del prodotto ai requisiti previsti dal presente regolamento. Le partite di caffe' non conformi alle prescrizioni dell'art. 3 e della tabella B possono essere rese conformi dall'impresa importatrice mediante le necessarie operazioni di cernita. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di carattere doganale, il trasporto delle partite indicate nel comma precedente, le operazioni della loro cernita e la distruzione del residuo derivato dalla cernita e costituito da chicchi non conformi alle prescrizioni della tabella B, devono essere seguiti sotto la vigilanza sanitaria. Il residuo della cernita, se non immediatamente distrutto, deve essere posto in locali separati con la indicazione "merce non destinata al consumo".

Regolamento - art. 11

Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-24;255)))

Regolamento - art. 12

Art. 12. (Importazione temporanea) La lavorazione del caffe' importato temporaneamente e non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e' sottoposta a vigilanza sanitaria. L'impresa interessata deve dare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preventiva comunicazione al medico provinciale competente per territorio, il quale adotta le misure idonee ad impedire l'immissione in commercio sul territorio nazionale delle partite di caffe', non conformi alle suindicate prescrizioni, che sono state sottoposte a lavorazione in regime di temporanea importazione.

Regolamento - art. 13

Art. 13. (Vendita di caffe' in confezioni chiuse) Il "caffe' macinato" e "l'estratto di caffe' in polvere solubile" o "caffe' solubile" devono essere posti in vendita solamente in confezioni chiuse. E' consentita tuttavia la vendita al dettaglio allo stato sfuso di caffe' macinato al momento della richiesta dell'acquirente.

Regolamento - art. 14

Art. 14. (Vendita di caffe' allo stato sfuso) I prodotti di caffe' per i quali sia consentita la vendita allo stato sfuso, debbono essere posti in vendita con le rispettive denominazioni. Deve essere dichiarata l'eventuale presenza di sostanze coloranti nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Regolamento - art. 15

Art. 15. (Vendita di miscela di caffe) Il prodotto composto dalla miscela di due o piu' specie di caffe' torrefatto deve essere posto in vendita con la denominazione "miscela di caffe'", seguita eventualmente da una denominazione di fantasia che non faccia comunque riferimento a specie della "coffea species" o a zone o paesi produttori di caffe'. Nel caso in cui tale riferimento figuri nella ragione sociale o nel marchio, questi devono essere riportati in nodo tale da risultare ben distinti e separati dalla denominazione di fantasia.

Regolamento - art. 16

Art. 16. (Vendita di frammenti di caffe) I frammenti di caffe' crudo, anche residuali dalla cernita di partite presentate alla nazionalizzazione, possono essere posti in vendita con la denominazione "frammenti di caffe'" purche' conformi alle prescrizioni del precedente art. 3 e della tabella B. Il prodotto denominato "frammenti torrefatti di caffe'" puo' essere posto in vendita, solo se privo di aggiunte di sostanze di qualsiasi genere e conforme alle prescrizioni dei numeri 1), 2) e 4) della tabella C.

Regolamento - art. 17

Art. 17. (Vendita di partite rilavorate) Le partite di caffe' nazionalizzate, dopo che sono state rese conformi alle prescrizioni del presente regolamento mediante operazioni di cernita, possono essere poste in vendita sul territorio nazionale, previa analisi favorevole dei laboratori indicati nell'[art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art1).

Regolamento - art. 18

Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-24;255)))

Regolamento - art. 19

Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-24;255)))

Regolamento - art. 20

Art. 20. (Modalita' di prelievo e analisi) Particolari modalita' per il prelevamento dei campioni di "caffe' crudo", "caffe' torrefatto", "caffe' macinato" e "caffe' solubile" possono essere stabilite con i metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Regolamento - art. 21

Art. 21. (Studi sud caffe' e prodotti derivati) Per lo studio di questioni tecniche concernenti i prodotti disciplinati dal presente regolamento, il Ministero della sanita' puo' avvalersi del laboratorio della camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Regolamento - art. 22

Art. 22. (Norme transitorie) Per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento e consentito lo smaltimento delle partite di caffe', gia' immesse nel territorio nazionale, aventi quantita' di impurezza e di chicchi difettosi in misura complessivamente non superiore al 10%; per i chicchi tarlati per azione dello Stephanoderes sp. e delle Araeocerus sp. la tolleranza consentita e' del 20%. E' consentito lo smaltimento delle confezioni di caffe' solubile e torrefatto, non conformi alle prescrizioni del precedente art. 18, per un periodo, rispettivamente, di 18 mesi e 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

Regolamento - art. 23

Art. 23. Nelle regioni a statuto ordinario, le funzioni amministrative attribuite ai medici provinciali dal presente regolamento, sono esercitate, dalla Regione nel rispetto delle norme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-01-14;4). D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GASPARI

Regolamento - Tabelle

TABELLA A SPECIE DI CAFFE' Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Limiti di peso delle impurita' e delle imperfezioni consentite dal caffe' crudo 1) Impurita' di origine minerale o animale; in misura non superiore complessivamente all'uno per cento; 2) in misura complessivamente non superiore al 5 per cento: a) impurita' vegetali; b) frutti secchi, ciliege secche"; c) chicchi di caffe' ricoperti parzialmente o interamente dal pergamino (chicchi in pergamino); d) chicchi esternamente ed internamente di colore nero, a grana generalmente inferiore alla media, di aspetto rugoso, che alla tostatura si rigonfiano poco, assumono un colore tendente al grigiastro e conservano la pellicola argentea fortemente aderente (chicchi neri); e) chicchi generalmente stretti, allungati e generalmente arcuati, ricoperti da una pellicola molto aderente di colore variante dal giallo pallido al verde ed al bruno piu' o meno intenso, che alla torrefazione rimangono di colore chiaro con la superficie raggrinzita (chicchi secchi); f) chicchi a superficie translucida con tonalita' di colore che sfumano dal verde pallido al giallo-bruno rossastro, a seconda della specie o varieta' del caffe' e del grado di alterazione, generalmente privi di pellicola ed emananti talora al taglio odori sgradevoli (chicchi cerosi o fermentati); 3) chicchi con lesioni (fori) derivanti dall'azione dello Stephanoderes sp. e dello Araeocerus sp. in misura non superiore al dieci per cento; 4) frammenti di chicchi in misura non superiore al cinque per cento. D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GASPARI TABELLA C Limiti in peso delle impurita' ed imperfezioni consentite dal caffe' torrefatto 1) Impurita' di origine minerale; in misura non superiore complessivamente all'uno per cento; 2) in misura mai superiore complessivamente al 5 per cento: a) impurita' vegetali e chicchi difettosi indicati al n. 2), lettera a), b) e c) della tabella B; b) chicchi di colore nero, generalmente molto leggeri e di aspetto spugnoso ed opaco, dal gusto amaro, carbonioso (chicchi neri e carboniosi); c) chicchi a superficie chiara, spesso raggrinzita, che reagiscono stentatamente alla torrefazione con gusto e colore sgradevoli che si accentuano quando la pellicola argentea rimane aderente (chicchi pallidi); d) chicchi molto leggeri di colore tendente al nero, talvolta marmorizzati, con affioramento particolarmente abbondante di grasso, che al taglio emanano un odore sgradevole (chicchi cerosi o fermentati); 3) frammenti di chicchi in misura non superiore complessivamente al sette e cinquanta per cento; 4) chicchi con lesioni (fori) derivanti dall'azione dello Stephanoderes sp. e delle Araeocerus sp. in misura non superiore complessivamente al dieci per cento. D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GASPARI

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