DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. 474
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana in data 21 aprile 1972; Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 1972 con il quale il predetto istituto di credito fondiario della regione marchigiana, esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita presso l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
LEONE MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 59. - VALENTINI
Statuto - art. 1
Statuto Art. 1. In conformita' all'autorizzazione accordata con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale, con sede in Ancona, esercente il credito fondiario, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', avente gestione, contabilita' e bilancio distinti. La sezione viene denominata "Istituto di credito fondiario della regione marchigiana - Sezione opere pubbliche" ed ha sede in Ancona presso l'istituto. La sezione puo' operare nelle Marche e cioe' nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino.
Statuto - art. 2
Art. 2. Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi sede nella zona di competenza, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella zona di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti pubblici predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.
Statuto - art. 3
Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalita', le garanzie ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3), e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni vigenti sulla emissione delle cartelle fondiarie dell'istituto. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dalla legge.
Statuto - art. 4
Art. 4. Il patrimonio della sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire seicentomilioni assegnata dall'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento di parte degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.
Statuto - art. 5
Art. 5. La sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi sociali di amministrazione e di gestione dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, con la disciplina le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso istituto.
Statuto - art. 6
Art. 6. La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana secondo le norme stabilite per l'istituto medesimo.
Statuto - art. 7
Art. 7. Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle rappresentanze dell'istituto di credito fondiario della regione marchigiana. La sezione rimborsera' all'istituto le spese relative al personale, nonche' le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente verra' determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.
Statuto - art. 8
Art. 8. L'esercizio della sezione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale verra' formato ed approvato a norma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana e di legge.
Statuto - art. 9
Art. 9. Gli utili netti di ciascun esercizio saranno assegnati nel modo seguente: a) il 10% al fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione; b) il residuo, entro il limite del 6% del fondo di dotazione, all'istituto di credito fondiario della regione marchigiana a remunerazione del fondo stesso; c) l'eventuale ulteriore residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la meta' del fondo di dotazione; d) quando il fondo di riserva ordinario avra' raggiunto la meta' del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per meta' a costituire un fondo di riserva straordinario e per l'altra meta' rimarranno a disposizione dell'assemblea delle partecipanti dell'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana.
Statuto - art. 10
Art. 10. In caso di scioglimento o di liquidazione, la sezione sara' anzi tutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dall'istituto di credito fondiario della regione marchigiana. L'eventuale supero sara' devoluto ad aumento delle riserve dell'istituto.
Statuto - art. 11
Art. 11. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro: MALAGODI
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