LEGGE 18 giugno 1973, n. 475
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970. ((1))
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della Convenzione stessa. ((1))
LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - MALAGODI - VALSECCHI - GULLOTTI - BOZZI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione-art. 1
Convenzione tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Il Governo della Repubblica italiana, e Il Governo della Repubblica francese, desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia, in particolare per stimolare lo sviluppo degli scambi tra i due Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Si procedera' alla ricostruzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Nella presente Convenzione questo tratto e' denominato "la linea". ((1))
Convenzione-art. 2
Art. 2. 1. La ricostruzione della linea e' effettuata a cura del Governo francese. 2. Le caratteristiche tecniche della linea, i progetti di ricostruzione e le loro eventuali modificazioni, la valutazione delle spese corrispondenti, le modalita' di controllo dei lavori e delle spese, sono fissate di comune accordo dai due Governi. ((1))
Convenzione-art. 3
Art. 3. 1. Le spese di ricostruzione e di equipaggiamento della linea sono a carico dello Stato italiano. 2. Lo Stato francese contribuisce alle spese di ricostruzione con una somma forfettaria fissata in 6 milioni di franchi. ((1))
Convenzione-art. 4
Art. 4. 1. Il Governo francese redige ogni bimestre una descrizione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni eseguite, ed il conto dettagliato delle spese sostenute a tal fine nel periodo considerato. 2. La descrizione ed il conto di cui al comma precedente sono presentate entro tre mesi dalla fine del periodo considerato al Governo italiano che provvedera' al rimborso delle spese sostenute dal Governo francese entro il termine di tre mesi a partire dalla data di presentazione del conto, secondo le modalita' fissate di comune accordo dai due Governi. ((1))
Convenzione-art. 5
Art. 5. 1. Deroghe ai termini fissati dall'articolo 4 della presente Convenzione, possono essere consentite di comune accordo dai due Governi. 2. Rettifiche ai conti possono essere effettuate entro due anni a partire dalla data di presentazione dei documenti contabili riepilogativi dell'insieme delle spese. Trascorso questo periodo, i conti diventano definitivi. ((1))
Convenzione-art. 6
Art. 6. Per facilitare il regolamento delle spese, i due Governi costituiscono, dall'inizio dei lavori, un fondo di rotazione, il cui importo e funzionamento sono fissati di comune accordo. ((1))
Convenzione-art. 7
Art. 7. 1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia. 2. Le imprese italiane saranno ammesse a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla meta' del numero totale delle imprese invitate. 3. La lista delle imprese italiane e' fornita dal Governo italiano, man mano che il Governo francese lo richiedera'. ((1))
Convenzione-art. 8
Art. 8. Le imprese che effettuano i lavori sono soggette alla legislazione ed alla regolamentazione francese. ((1))
Convenzione-art. 9
Art. 9. I due Governi adottano tutte le misure necessarie perche' i lavori di ricostruzione vengano terminati entro tre anni a partire da una data fissata di comune accordo. ((1))
Convenzione-art. 10
Art. 10. 1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Societe' Nationale des Chemins de Fer Francais (S.N.C.F.). 2. Il Governo italiano puo' far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformita' degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati. 3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalita' da esse stabilite, potra' far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare trasbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potra' inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo. ((1))
Convenzione-art. 11
Art. 11. 1. Le stazioni della linea sono iscritte nei documenti stabiliti dagli organismi internazionali a cura del Governo francese. 2. I prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci circolanti sulla linea sono quelli delle ferrovie francesi. 3. Tuttavia, i prezzi e le condizioni di trasporto applicabili ai viaggiatori, ai bagagli ed alle merci che transitano nel territorio francese tra i punti di frontiera nord (Colle di Tenda) e sud (Piena) sono quelli delle ferrovie italiane. ((1))
Convenzione-art. 12
Art. 12. 1. Il Governo francese invia ogni anno al Governo italiano entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un conto riepilogativo delle spese e degli introiti della linea. 2. Questo conto e' stabilito secondo le modalita' fissate dall'allegato I alla presente Convenzione. 3. L'avanzo od il deficit risultante da detto conto e' a favore od a carico dello Stato italiano. 4. Il rimborso del deficit o l'accreditamento dello avanzo avviene secondo le modalita' fissate dalla Commissione istituita dall'articolo 19 della presente Convenzione. Ogni semestre puo' essere versato un acconto corrispondente al 50% del risultato di gestione dell'anno precedente. 5. Il regolamento definitivo avverra' entro 12 mesi dalla data della rimessa dei conti. ((1))
Convenzione-art. 13
Art. 13. 1. Il conto riepilogativo di cui al precedente articolo 12 ripartisce le spese di esercizio della stazione di Breil tra la S.N.C.F. ed il conto di gestione della linea, secondo le modalita' fissate dall'accordo previsto dall'art. 14 della presente Convenzione. 2. Allo stesso modo le spese di funzionamento delle stazioni di allacciamento alla rete ferroviaria italiana e dei tronchi di linea di confine, sono ripartiti tra il conto di gestione della linea e l'Amministrazione ferroviaria italiana. ((1))
Convenzione-art. 14
Art. 14. Le modalita' di applicazione delle disposizioni enunciate agli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione formano oggetto di un accordo tra le Amministrazioni ferroviarie interessate. ((1))
Convenzione-art. 15
Art. 15. Per la ricostruzione, la manutenzione e l'esercizio della linea non sara' prelevato alcun diritto di dogana e diritti accessori previsti dalla regolamentazione doganale sui materiali, di origine e provenienza italiana, utilizzati a questo fine; questi materiali sono ammessi liberi da vincoli e restrizioni economiche di importazione. ((1))
Convenzione-art. 16
Art. 16. 1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalita' della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963. 2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e puo' eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone. ((1))
Convenzione-art. 17
Art. 17. I due Governi stabiliscono alla data della firma della presente Convenzione l'elenco degli immobili adibiti all'esercizio della linea (Allegato II). ((1))
Convenzione-art. 18
Art. 18. I due Governi si impegnano a sopprimere al momento della apertura della linea gli autoservizi di viaggiatori creati in sostituzione dei treni e, nella misura del possibile, quelli paralleli alla linea. ((1))
Convenzione-art. 19
Art. 19. 1. I due Governi costituiscono una Commissione mista incaricata di regolare le questioni sollevate dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13 e 18. 2. La detta Commissione potra' egualmente dare il suo parere ai due Governi a richiesta dell'uno o dell'altro di essi su tutte le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione. ((1))
Convenzione-art. 20
Art. 20. 1. Le controversie relative all'interpretazione o alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono regolate a mezzo di negoziati tra i due Governi. 2. Se i due Governi non raggiungono un accordo sulla soluzione di una controversia, ciascuno di essi puo' sottoporla alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri. 3. Ciascuno dei due Governi designa, entro un mese, un arbitro; i due arbitri cosi' designati scelgono tra i cittadini di uno Stato terzo, entro due mesi dalla loro nomina, un superarbitro che assume le funzioni di presidente del Tribunale arbitrale. 4. Se i termini previsti al comma precedente non vengono rispettati, ogni contraente potra', in mancanza di altra soluzione, pregare il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee di procedere alle nomine necessarie. 5. Il tribunale prende le sue decisioni a maggioranza di voti e dette decisioni sono obbligatorie. ((1))
Convenzione-art. 21
Art. 21. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data nella quale i due Governi avranno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Roma il 24 giugno 1970, in due esemplari redatti ciascuno in italiano ed in francese, entrambi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica francese E. BURIN DES ROZIERS Per il Governo della Repubblica italiana Aldo MORO ((1))
Allegato I-art. 1
ALLEGATO I alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia, concernente la tenuta del conto di gestione previsto dall'articolo 12 della Convenzione. Art. 1. Il "conto ricapitolativo delle spese e degli introiti della linea" previsto all'articolo 12 della Convenzione e denominato, nel presente allegato, "conto di gestione della linea" concerne la sezione di linea compresa tra la frontiera Nord (Col di Tenda) e la frontiera Sud (Piena) con l'esclusione della stazione di Breil. Esso comprende inoltre la parte della linea delle comunita' definite dall'art. 13 della Convenzione. Detto conto e' tenuto secondo le regole applicabili alla S.N.C.F., salvo le modificazioni previste nel presente allegato, e conformemente alle disposizioni dell'accordo previsto dall'art. 14 della Convenzione. ((1))
Allegato I-art. 2
Art. 2. Non figurano nel "conto di gestione della linea": gli introiti relativi ai traffici previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione; le spese effettuate dall'Amministrazione delle ferrovie italiane per la circolazione dei treni (previsti al paragrafo 2 dell'art. 10 della Convenzione) di viaggiatori e di merci con materiale rotabile e personale di scorta e di condotta appartenenti a detta Amministrazione. Tuttavia le due Amministrazioni ferroviarie redigeranno di concerto, ogni anno, un conto globale contenente l'insieme degli introiti e delle spese della linea. ((1))
Allegato I-art. 3
Art. 3. La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico viaggiatori (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) e', in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso S.N.C.F. al prorata chilometrico. La parte di competenza della S.N.C.F. degli introiti del traffico merci (salvo quello previsto al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) e', in quanto occorra, ripartito tra la "linea" e il resto del percorso francese secondo una chiave fissata nell'accordo previsto all'articolo 14 della Convenzione. ((1))
Allegato I-art. 4
Art. 4. Le spese del personale S.N.C.F. sono computate a tariffe orarie, in funzione del grado e della specializzazione degli agenti. Esse sono maggiorate degli oneri indiretti alle tariffe in vigore al momento della fornitura delle prestazioni. Le spese di materiali e di materie di consumo sono computate al prezzo di sostituzione maggiorato delle spese di trasporto e delle spese di magazzinaggio calcolate forfettariamente. Le prestazioni effettuate dagli imprenditori e dai fornitori in esecuzione di contratti, ordini o acquisti, sono computate per l'ammontare delle somme realmente pagate cosi' come risultano dalle fatture presentate dai fornitori e dagli imprenditori. ((1))
Allegato I-art. 5
Art. 5. Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale. ((1))
Allegato I-art. 6
Art. 6. Le spese generali sono fatturate al conto di gestione della linea secondo le regole applicabili preso la S.N.C.F. per la fatturazione delle prestazioni allo Stato francese. ((1))
Allegato II
ALLEGATO II alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e del Governo della Repubblica francese, riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, relativo all'elenco degli immobili previsto all'art. 17 della Convenzione. Sezione della linea Cuneo-Ventimiglia in territorio francese Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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