LEGGE 30 luglio 1973, n. 480
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso.
LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - DE MITA - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accordo-art. 1
Accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee relativo agli scambi con i Paesi e territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.). Bruxelles, 14 dicembre 1970 Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in particolare l'articolo 232, Prendendo in considerazione il fatto che il regime di associazione tra la Comunita' Economica Europea e i Paesi e Territori d'oltremare associati a tale Comunita', in appresso denominati Paesi e Territori, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati membri e i Paesi e Territori gli scambi di tali prodotti, Hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sig. Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sig. Walter SCHEEL, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese, Sig. Maurice SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana, Sig. Aldo MORO, Ministro degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sig. Gaston THORN, Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri; I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate in applicazione del Capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunita' sono ammessi all'importazione nella Comunita', quando sono originari dei Paesi e Territori, in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi senza che il trattamento riservato a tali prodotti possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si accordano tra loro.
Accordo-art. 2
Articolo 2 I prodotti summenzionati originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nei Paesi e Territori in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' dalle restrizioni quantitative e dalle misure di effetto equivalente, a condizioni analoghe a quelle che sono previste al Capitolo I del Titolo I e all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea, nonche' agli Allegati II e III di tale decisione.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tutte le volte che, secondo il parere di una di dette Parti, l'applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Il presente Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ne' i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni di tale Trattato.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica degli Stati membri.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Il presente Accordo scade il 31 gennaio 1975.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Bruxelles, addi' quattordici dicembre millenovecentosettanta. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, P. HARMEL Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland, W. SCHEEL Pour le President de la Republique Francaise, M. SCHUMANN Per il Presidente della Repubblica italiana, A. MORO Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, G. THORN Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, J.M.A.H. LUNS Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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