DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1973, n. 483
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 365, 366, 367, 368, 369 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia Art. 365. - La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di 4 anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione: A) il voto di laurea in medicina e chirurgia; B) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della universita'; C) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica; D) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialita'; E) eventuali pubblicazioni. L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre. Il numero massimo degli iscritti e' di venti per ogni anno accademico. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 366. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) Elementi di genetica e di eugenica; 2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; 3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile; 4) Endocrinologia fisiologica; 5) Fisiologia ostetrica; 6) Clinica ostetrica e ginecologica; 7) Diagnostica ostetrica. 2° Anno: 1) Tecnica operatoria ostetrica; 2) Diagnostica ginecologica; 3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica); 4) Clinica ostetrica e ginecologica. 3° Anno: 1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; 2) Istologia normale e patologica nel campo della specialita'; 3) Puericultura prenatale; 4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; 5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; 6) Tecnica operatoria ginecologica; 7) Clinica ostetrica e ginecologica; 8) Terapia medica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: 1) Puericultura postnatale e malattie del neonato; 2) Ostetricia e ginecologia forense; 3) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia; 4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno); 5) Urologia ginecologica; 6) Chirurgia addominale ed extra addominale. Art. 367. - Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno. Art. 368. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto e' unica, ed e' espletata nel mese di ottobre. Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialita'. Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso ed i membri delle commissioni sono proposti dal direttore della scuola. Al termine dei quattro anni di corso per il conseguimento del diploma gli iscritti devono presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale. Art. 369. - A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 65. - VALENTINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.