La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli insegnanti elementari iscritti nel "Quadro speciale" del provveditorato agli studi di Gorizia, istituito con legge 4 febbraio 1963, n. 120, sono immessi, a partire dal 1 ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge, nel ruolo organico degli insegnanti elementari, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526, o nel ruolo in soprannumero di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170.