La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni. Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.