DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. 490
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche;
Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 10 ottobre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "idrologia e climatologia medica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 3
I contributi annui a carico dell'Istituto di riposo e cura per anziani "V. Emanuele II", vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Milano si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 74. - VALENTINI
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 1
Repertorio n. 451 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e l'istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" di Ancona per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di idrologia e climatologia medica della facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosettantadue e questo giorno dieci del mese di ottobre in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Milano, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore in data 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: prof. Roberto Gualtierotti docente universitario; dott.ssa Leonilde Magri nata Bellagente, funzionario, testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 5 luglio 1972; dall'altra il sig, Mario Perovich nato a Zara il 30 aprile 1914, presidente dell'istituto di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" di Ancona, con sede in lungomare Vanvitelli, 18, di seguito denominato I.N.R.C.A., debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'I.N.R.C.A. stesso a firmare il presente atto, giuste le deliberazioni assunte in data 29 luglio 1971 e 19 febbraio 1972; premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di idrologia e climatologia medica; che l'insegnamento della idrologia e climatologia medica ha assunto sempre piu' una vasta importanza scientifica con l'approfondimento degli studi bioclimatologici; che l'I.N.R.C.A. e' particolarmente interessato a dare impulso agli studi di bioclimatologia tanto che in data 28 aprile 1971 ha stipulato con l'Universita' degli studi di Milano una convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Ancona di una sezione del "Centro di ricerche di bioclimatologia medica", centro costituito presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano sin dal 28 marzo 1969 e diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di idrologia e climatologia medica; che allo scopo di approfondire i rapporti di collaborazione gia' esistenti tra i due enti, l'I.N.R.C.A. e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo da assegnare alla cattedra di idrologia e climatologia medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano e da destinare all'attivita' del centro universitario di ricerche di bioclimatologia medica; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano rispettivamente nelle sedute del 18 aprite 1972, 12 luglio 1972 e 5 luglio 1972, hanno esaminato ed approvato, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la stipulazione di un'apposita convenzione con l'I.N.R.C.A. per la istituzione di detto posto di ruolo; tutto cio' premesso tra l'Universita' degli studi di Milano e l'I.N.R.C.A., rappresentati come sopra, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'I.N.R.C.A., affinche' alla cattedra di idrologia e climatologia medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga assegnato un posto di ruolo di assistente destinato all'attivita' del centro universitario di ricerche di bioclimatologia medica, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguenti al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'I.N.R.C.A. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.R.C.A. si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di ruolo di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare al sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di idrologia e climatologia-art. 7
Art. 7. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di due fogli di cui occupa sette facciate intere e parte dell'ottava. Romolo DEOTTO Mario PEROVICH Roberto GUALTIEROTTI, teste Leonilde MAGRI n. BELLAGENTE, teste Mario LUZO Registrato a Milano l'11 ottobre 1972 - Ufficio del registro, atti pubblici - Serie 71 - M. E., vol. 50 - Esatte lire: Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO
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