LEGGE 30 luglio 1973, n. 492
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 7 dell'Accordo stesso.
LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accordo-art. 1
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta per la Cooperazione economica e la Protezione degli Investimenti. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, nel loro fermo desiderio di intensificare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati ed i loro Popoli attraverso la instaurazione di una piu' stretta, collaborazione economica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti coopereranno nello sviluppo dei loro Paesi e a questo fine si estenderanno reciprocamente, nei limiti in cui la loro legislazione e le loro risorse lo permettono, aiuti ed agevolazioni in campo economico, nella misura necessaria e possibile. Sulla base e nel quadro di questo Accordo, le Parti Contraenti potranno concludere intese concernenti singoli progetti di cooperazione.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Nel caso in cui intese concernenti singoli progetti di cooperazione siano state concluse in base all'articolo 1, ciascuna Parte Contraente concedera' ai propri cittadini e Societa', su loro richiesta, il permesso di investire e di trasferire a tal fine capitali, proprieta', diritti ed interessi nell'altro Paese. Ciascuna Parte Contraente concedera' ai propri cittadini e Societa', su loro richiesta, l'autorizzazione a fornire merci con pagamenti dilazionati alle imprese pubbliche e private dell'altro Paese, in conformita' della legislazione in vigore nel Paese concedente l'autorizzazione. I crediti derivanti da dette forniture beneficeranno delle garanzie previste dalla legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi e nei limiti consentiti da tale legislazione. Il Paese destinatario delle forniture si impegna ad autorizzare il trasferimento in valuta convertibile di ciascuna rata di pagamento, alle singole scadenze, dovuta al creditore dell'altro Paese.
Accordo-art. 3
Articolo 3 I cittadini e le Societa' di una Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti, in valuta convertibile, destinati alla creazione o all'ampliamento di imprese aventi per oggetto la produzione di beni o servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno ritrasferire, in valuta convertibile, senza alcuna limitazione o remora, i dividendi e gli utili realizzati, i capitali derivanti da successive estensioni dell'impresa originaria, nonche' i redditi relativi a retribuzioni o altri proventi derivanti da attivita' professionali, connessi con investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente. Per gli investimenti che siano effettuati mediante apporto di macchinari impiegati nelle imprese di cui al precedente comma, il trasferimento delle somme derivanti da disinvestimenti sara' concesso, in valuta convertibile, trascorsi due anni dalla data dell'investimento stesso.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Gli investimenti dei cittadini e delle Societa' di ciascuna delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure i relativi utili, non potranno essere espropriati se non nel caso di pubblica utilita' e solo contro il versamento di un'indennita' pari al valore delle proprieta' espropriate. Tale indennita' dovra' essere versata senza ritardo e sara' immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Agli investimenti dei cittadini e delle Societa' di una Parte Contraente saranno assicurate nel territorio della altra Parte condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e Societa' di qualsiasi altro paese terzo, fatta eccezione dei benefici derivanti dagli accordi che stabiliscano unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie o ad accordi contro le doppie imposizioni.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso le vie diplomatiche. Qualora non venisse raggiunta un'intesa, la controversia sara' sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale. Detto collegio sara' composto di tre membri, due di essi saranno designati rispettivamente dall'una e dall'altra Parte, il terzo sara' scelto dai primi due tra i cittadini di uno Stato estraneo alla controversia. In caso di mancato accordo tra i due membri, la nomina del terzo arbitro sara' demandata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e, nel caso in cui questi fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti o fosse comunque impedito, al Vice Presidente della Corte stessa.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo sara' applicabile non appena ciascuna delle Parti Contraenti avra' notificato all'altra l'adempimento delle disposizioni del proprio ordinamento per la conclusione e l'entrata in vigore del presente Accordo. Esso potra' essere denunciato da ciascuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi. I contratti gia' conclusi e le garanzie gia' fornite nel quadro del presente Accordo rimarranno validi anche dopo la cessazione della validita' dello stesso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. FATTO a Valletta il ventotto luglio millenovecentosessantasette, in due originali, in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana FANFANI Per il Governo di Malta BORG OLIVIER
Accordo-Scambio di Lettere
AMBASCIATA D'ITALIA MALTA 28 luglio 1967 Eccellenza, Con riferimento all'Accordo per la Cooperazione Economica e la Protezione degli Investimenti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, firmato in data odierna, desidero confermarLe che il Governo della Repubblica italiana, particolarmente interessato allo sviluppo dell'economia di Malta, facilitera' e stimolera' in ogni modo, nei limiti della legislazione e delle possibilita' italiane, ogni forma di partecipazione, inclusa quella finanziaria, da parte di imprese italiane nell'attuazione di progetti di sviluppo a Malta. La prego, Eccellenza, voler gradire i sensi della mia piu' alta considerazione. Ministro degli Affari Esteri FANFANI Sua Eccellenza Dott. G. Borg Olivier, Ministro degli Affari del Commonwealth ed Esteri, Valletta. Parte di provvedimento in formato grafico AMBASCIATA D'ITALIA MALTA 28 luglio 1967 Eccellenza, A seguito delle discussioni che hanno condotto alla conclusione, in data odierna, dell'Accordo per la Cooperazione Economica e la Protezione degli Investimenti, ho l'onore di suggerire la stipulazione di uno speciale accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, allo scopo di evitare la doppia imposizione fiscale. La prego, Eccellenza, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su quanto precede. La prego, Eccellenza, voler gradire i sensi della mia piu' alta considerazione. Ministro degli Affari Esteri FANFANI Sua Eccellenza Dott. G. Borg Olivier, Ministro degli Affari del Commonwealth ed Esteri, Valletta. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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