LEGGE 18 giugno 1973, n. 506

Type Legge
Publication 1973-06-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 46 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.000 a decorrere dal 1 luglio 1971, si provvede per l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI - FERRI - MATTEOTTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Quatrieme Accord

Quatrieme accord international sur l'etain Parte di provvedimento in formato grafico

Quarto Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Quarto accordo internazionale sullo stagno PREAMBOLO I Governi contraenti, consapevoli: a) Che gli accordi sui prodotti di base, contribuendo a stabilizzare i prezzi ed a promuovere l'incremento regolare degli introiti d'esportazione e l'espansione continua dei mercati delle materie prime, possono favorire in misura notevole lo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in fase di sviluppo, b) Dell'importanza di una cooperazione continua tra paesi produttori e paesi consumatori, nel quadro dei principi e degli obiettivi fondamentali della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, mediante un Accordo internazionale su un prodotto di base destinato a contribuire alla soluzione dei problemi concernenti lo stagno, c) Dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende in larga misura dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno, d) Della necessita' di proteggere e stimolare la prosperita' e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in fase di sviluppo, onde garantire in tal modo approvvigionamenti in stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori nei paesi importatori, e) Dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, del mantenimento e dell'incremento del loro potere d'acquisto all'importazione, f) Dell'opportunita' di garantire l'espansione del consumo dello stagno, tanto nei paesi in fase di sviluppo che nei paesi industrializzati, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto Il presente Accordo ha per oggetto: a) Di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiali di stagno e di attenuare le gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da un'eccedenza o da una penuria di stagno; b) Di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno; c) Di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, e particolarmente quelli in fase di sviluppo, ricavano dalle loro esportazioni di stagno, aiutando in tal modo questi paesi a procurarsi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori nei paesi importatori; d) Di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico ed un aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remuneratori per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo; e) Di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficolta' che potrebbero essere provocate da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno; f) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi consumatori; g) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi un'eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficolta' che potrebbero incontrare i paesi produttori; h) Di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficolta' che potrebbero manifestarsi; i) Di prendere costantemente in considerazione la necessita' di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi piu' efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno; j) Di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno durante il primo, il secondo ed il terzo Accordo internazionale sullo stagno.

Quarto Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo, si intende per: Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" e' reputato escludere: a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento, b) la materia che e' stata scartata durante il trattamento; Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualita' mercantile di titolo eguale o superiore al 99,75 per cento; Scorta regolatrice, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo VIII del presente Accordo; Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato; Tonnellata; la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi; Esportazioni nette, il quantitativo esportato alle condizioni enunciate nella parte I dell'Allegato C del presente Accordo, meno il quantitativo importato, determinato conformemente, alla parte II del suddetto Allegato; Paese partecipante, un paese il cui Governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o vi ha aderito, o un territorio o piu' territori la cui partecipazione separata e' diventata effettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 49, o, secondo il contesto, il Governo di tale paese, di tale territorio o di detti territori; Paese produttore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore; Paese consumatore, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore; Paese contribuente, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice; Maggioranza semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti, contati insieme; Maggioranza ripartita semplice, la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente; Maggioranza ripartita dei due terzi, la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori, contati separatamente; Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, a norma dell'articolo 47, o definitiva, a norma dell'articolo 46. Periodo di controllo, un periodo che e' stato dichiarato tale dal Consiglio e per il quale e' stato fissato un tonnellaggio totale d'esportazione autorizzato; Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre; Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente.

Quarto Accordo-art. 3

Articolo 3 Partecipazione al Consiglio Ciascun Governo contraente costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista allo articolo 49.

Quarto Accordo-art. 4

Articolo 4 Categorie di partecipanti a) Ciascun membro del Consiglio e' dichiarato dal Consiglio, con il consenso del paese interessato, essere un paese produttore o un paese consumatore, non appena il Consiglio sara' stato avvisato dal Governo depositario che detto membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione, conformemente all'articolo 45 o all'articolo 48, ovvero ha depositato la lettera in cui e' indicata la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, conformemente all'articolo 47. b) La classificazione in paesi produttori e paesi consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e del consumo di stagno-metallo, restando inteso che: i) La classificazione di un paese produttore, che sia un importante consumatore di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue esportazioni di stagno; ii) La classificazione di un paese consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una proporzione importante dello stagno che esso consuma avviene, con il consenso del paese in parola, sulla base delle sue importazioni di stagno. c) Ciascuno Governo contraente puo' far conoscere, nello strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o nella lettera in cui indica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo, a quale categoria di paesi partecipanti esso ritiene di dover appartenere. d) Nella prima riunione che esso terra' dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti elencati nell'Allegato A ed alla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti nell'Allegato B; il calcolo dei suffragi sara' fatto separatamente ed i diritti di voto dovranno essere conformi agli Allegati A e B dell'Accordo.

Quarto Accordo-art. 5

Articolo 5 Cambiamento di categoria a) Quando la situazione di un paese partecipante e' passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di detto paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina i tonnellaggi o le percentuali applicabili. b) Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore i tonnellaggi o le percentuali, o gli uni e le altre secondo il caso, che esso ha adottato conformemente al paragrafo a) del presente articolo. c) A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtu' del paragrafo b) del presente articolo, il Governo contraente interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui esso apparteneva e fruisce dei diritti e privilegi ed e' tenuto a rispettare tutti gli obblighi riconosciuti o imposti dal presente Accordo ai paesi iscritti nella categoria cui ora appartiene, restando inteso che: i) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine dell'Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni degli articoli 30, 31 e 32; ii) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori gia' partecipanti all'Accordo.

Quarto Accordo-art. 6

Articolo 6 Il Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quarto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'attuazione delle disposizioni di detto Accordo. b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sede a Londra.

Quarto Accordo-art. 7

Articolo 7 Composizione del Consiglio internazionale dello stagno a) Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti. b) i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio. ii) Un delegato supplente e' abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.

Quarto Accordo-art. 8

Articolo 8 Poteri e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione ed al funzionamento del presente Accordo. b) Stabilisce il proprio regolamento interno. c) Ricevera' dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiedera', qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso riterra' necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente all'Accordo. d) Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati necessari concernenti la produzione, il consumo, il commercio internazionale le giacenze, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione dell'Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 41 relative alla sicurezza nazionale; i paesi dovranno compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste. e) Valuta, almeno una volta per trimestre, la produzione ed il consumo probabili di stagno durante il trimestre successivo e puo' altresi' stimare l'influenza degli altri fattori relativi alla posizione statistica globale dello stagno durante lo stesso periodo. f) Prende le disposizioni necessarie affinche' i problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno formino oggetto di uno studio continuo; a tal fine, esso intraprendera' o fara' seguire tutti gli studi che gli sembreranno opportuni sui problemi dell'industria dello stagno. g) Si tiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e lo sviluppo dei prodotti di sostituzione che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali. h) Incoraggia una piu' ampia partecipazione alle organizzazioni che dedicano la loro attivita' alla ricerca con lo scopo di promuovere il consumo dello stagno. i) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 15. j) i) Pubblichera', dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio; ii) Pubblichera', dopo la fine di ciascun trimestre (ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio) una situazione indicante il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola. k) Puo' istituire i comitati che egli reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno. l) i) Puo' delegare in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedono una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all'art. 16, - il prezzo minimo ed il prezzo massimo di cui agli articoli 19 e 29, - il controllo delle esportazioni di cui all'articolo 33, - le misure da prendere in caso di penuria di stagno di cui all'articolo 37; ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato dei suddetti comitati e ne designa i membri; iii) Puo' ritirare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri ad uno dei suddetti comitati o annullarne la costituzione. m) Prende ogni utile disposizione per avviare consultazioni e collaborare con: i) L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti (in particolare, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano parti contraenti dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno.

Quarto Accordo-art. 9

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