DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. 510
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 206, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' aggiunto il seguente comma: Il numero degli iscritti e' stabilito in trenta per i tre anni di corso.
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 76. - VALENTINI
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