LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

Type Legge
Publication 1973-08-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanità dipende dal Ministro per la sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. L'Istituto: a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini; b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati; c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro; d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura; e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici; f) produce, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche; h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica; i) collabora con il Ministro per la sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica; l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

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