LEGGE 30 luglio 1973, n. 526
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 41 della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione-art. 1
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; avendo stipulato accordi di reciprocita' nel campo della sicurezza sociale, mediante le Convenzioni che furono firmate dai due Governi a Roma il 28 novembre 1951 ed il 29 gennaio 1957; desiderosi di ampliare la portata di detti accordi, e in particolare di dare piu' accentuato effetto al principio secondo il quale le persone che si recano dal territorio di una Parte contraente nel territorio dell'altra debbono conservare i diritti acquisiti in base alla legislazione della prima Parte od acquistare consimili diritti in base alla legislazione dell'altra Parte; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ai fini della presente Convenzione: a) "territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia e per quanto riguarda il Regno Unito, l'Inghilterra, la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord, l'Isola di Man e le Isole Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou; b) "cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un cittadino italiano e per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e delle colonie o una persona che e' un suddito britannico in virtu' delle sezioni 2, 13 o 16 della legge sulla nazionalita' britannica del 1948, o della legge sulla nazionalita' britannica del 1965 o una persona che gode della protezione britannica ai sensi di detta legge del 1948; c) "legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione specificata all'articolo 2, in vigore in qualsiasi zona del territorio di una (o dell'altra) Parte contraente; d) "autorita' competente" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per quanto riguarda il Regno Unito, il Segretario di Stato per i servizi sociali, il Ministero della Sanita' e dei Servizi Sociali per l'Irlanda del Nord, il Consiglio dei Servizi Sociali dell'Isola di Man, la Commissione per la Sicurezza Sociale degli Stati di Jersey o l'Autorita' per le assicurazioni degli Stati di Guernsey, a seconda dei casi; e) "organismo di assicurazione" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi italiani di assicurazione e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorita' competente del Regno Unito; f) "lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualita' di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione; g) "prestazioni di malattia" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione della Repubblica italiana, comprese le prestazioni per malattia tubercolare e, per quanto riguarda il Regno Unito, prestazioni di malattia nella definizione contemplata dalla legislazione del Regno Unito, diversa dalla pensione di invalidita'; h) "pensione di invalidita'" significa: i) per quanto concerne il Regno Unito, prestazioni per malattia pagabili secondo la legislazione del Regno Unito ad un assicurato che: aa) titolare di una pensione di invalidita' secondo la legislazione della Repubblica italiana, abbia percepito prestazioni di malattia in base alla legislazione del Regno Unito per 36 giorni in un qualsiasi periodo di interruzione dell'occupazione; bb) oppure venga riconosciuto permanentemente inabile al lavoro a giudizio della competente autorita' del Regno Unito; ii) per quanto concerne la Repubblica italiana, una pensione di invalidita', cosi' come definita nella legislazione della Repubblica italiana; i) "pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, una pensione di vecchiaia e una pensione di quiescenza quale e' definita nella legislazione di questa Parte; j) "contribuzione" significa, per quanto riguarda il Regno Unito, la contribuzione diversa da quella rapportata alla retribuzione; k) "periodo contributivo" significa, nei riguardi di una (o dell'altra) Parte contraente, un periodo per il quale sono stati pagati obbligatoriamente o volontariamente i contributi afferenti alle prestazioni in questione, in base alla legislazione di questa Parte, o considerati come pagati in base a questa legislazione; l) "periodo equivalente" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un periodo che e' riconosciuto, in base alla legislazione della Repubblica, come equivalente ad un periodo contributivo e, per quanto riguarda il Regno Unito, un periodo per il quale sono stati accreditati contributi afferenti le prestazioni in questione in base alla legislazione del Regno Unito; m) "periodo di assicurazione" significa un periodo contributivo od un periodo equivalente; n) "prestazione" significa, a seconda dei casi, ogni prestazione, pensione, rendita, assegno o indennita' previsti dalla legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; o) "prestazione", "pensione", "rendita", "assegno" o "indennita'" comprende ogni aumento degli stessi, nonche' ogni assegno supplementare; p) "le precedenti Convenzioni" significano: la Convenzione sulle assicurazioni sociali, firmata dalle Parti contraenti a Roma il 28 novembre 1951; lo scambio di note in data 1-19 maggio 1958, che estende detta convenzione all'Isola di Jersey; lo scambio di note in data 7 giugno 1967, che estende detta convenzione alle Isole di Guernsey, Alderney, Herm e Jethou, e la Convenzione sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord firmata dalle Parti a Roma il 29 gennaio 1957; q) altri termini ed espressioni hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nella legislazione della Repubblica italiana e del Regno Unito a seconda dei casi. 2. Le disposizioni della presente Convenzione sono applicate, con gli adattamenti che potranno essere richiesti, a qualsiasi area fuori delle acque territoriali di una (o dell'altra) Parte che sia stata indicata dalle leggi di questa Parte come un'area entro la quale possono essere esercitati i diritti di questa Parte rispetto al letto marino, al sottosuolo e alle loro risorse naturali.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto riguarda il Regno Unito: i) alla legge sull'assicurazione nazionale del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) del 1966, alla legge sull'assicurazione nazionale (Isola di Man) del 1948 e alla legislazione che e' stata consolidata, o abrogata dalla legislazione consolidata dalle predette leggi; ii) alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) del 1965, alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Irlanda del Nord) del 1966 e alla legge sull'assicurazione nazionale (infortuni professionali) (Isola di Man) del 1948; iii) alla legge sull'assicurazione insulare (Jersey) del 1950; iv) alla legge sull'assicurazione sociale (Guernsey) del 1964; v) alla legge sugli assegni familiari del 1965, alla legge sugli assegni familiari (Irlanda del Nord) del 1966; alla legge sugli assegni familiari (Isola di Man) del 1945; alla legge sugli assegni familiari (Guernsey) del 1950; alla legge sugli assegni familiari (Jersey) del 1951; b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alle leggi ed ai regolamenti concernenti: i) l'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; ii) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; iii) l'assicurazione contro le malattie; iv) l'assicurazione contro la tubercolosi; v) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nei limiti entro i quali tali leggi e regolamenti riflettono il pagamento di prestazioni economiche per la gravidanza e il parto; vi) l'assicurazione contro la disoccupazione; vii) gli assegni familiari; viii) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori, nei limiti entro i quali tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti dal i) al vii); fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2. 2. La Convenzione si applica, per quanto riguarda la Repubblica italiana, anche ai regimi di assicurazione istituiti per particolari categorie di lavoratori autonomi, nonche' di lavoratori dipendenti da Enti pubblici, che saranno comunicati di volta in volta dalla autorita' competente della Repubblica italiana alla autorita' competente del Regno Unito. 3. La Convenzione si applica anche alle assicurazioni volontarie previste dalla legislazione della Repubblica italiana indicata alla lettera a) del paragrafo 1 di questo articolo. A tal fine, ove l'interessato sia stato gia' sottoposto a detta legislazione, si tiene conto, in quanto necessario, dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione britannica. 4. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, la Convenzione si applichera' anche a tutte le leggi ed ai regolamenti che modificano, o integrano o consolidano le leggi e i regolamenti specificati al paragrafo 1 dell'articolo stesso. 5. La Convenzione, ove le Parti contraenti decidano in tal senso, si applichera' alle leggi ed ai regolamenti che modificano la legislazione indicata al paragrafo 1 del presente articolo con lo scopo di dar effetto ad un accordo di reciprocita' sulla sicurezza sociale con una terza Parte.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 I cittadini di una Parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Salvo quanto stabilito nei capitoli 2, 3 e 4 del Titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una qualsiasi persona il diritto a percepire prestazioni della stessa natura, a norma della legislazione di entrambe le Parti contraenti, per uno stesso periodo e in relazione ad uno stesso evento.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 della presente Convenzione, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione di tale Parte, anche se conserva la propria residenza nel territorio dell'altra Parte o se la prevalente sede di affari del suo datore di lavoro si trovi in quel territorio. 2. Qualora una persona, assicurata in base alla legislazione di una Parte alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia sede di affari nel territorio di questa Parte, sia inviata da detto datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte continua ad applicarsi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, purche' la durata dell'occupazione in quel territorio si presuma non debba superare i 24 mesi od un piu' lungo periodo, secondo gli accordi intercorsi fra le autorita' competenti delle due Parti in ciascun caso particolare; nessun contributo e' dovuto per tale attivita' in base alla legislazione della seconda Parte.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, qualora una persona normalmente residente nel territorio di una Parte contraente sia occupata a bordo di navi od aerei dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione di quest'ultimo Parte, considerando soddisfatta, nel caso specifico, qualunque condizione concernente la nazionalita', la residenza e il domicilio. 2. Qualora ad una persona normalmente residente nel territorio di una Parte ed occupata in via temporanea a bordo di navi o aerei dell'altra Parte sia corrisposta una retribuzione per detta attivita' da persona non proprietaria della nave o dell'aereo che abbia sede di affari nel territorio della prima Parte, si applica alla persona interessata la legislazione della prima Parte, per cio' che concerne l'occupazione ricoperta, come se la nave o l'aereo fossero della prima Parte e la persona dalla quale e' corrisposta la predetta retribuzione e' considerata, ai fini della predetta legislazione, come il datore di lavoro. 3. Ai fini del presente articolo, "nave o aereo" significa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, una nave che batta bandiera italiana o un aereo registrato in Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, un mezzo di trasporto via mare o un battello registrati nel Regno Unito, o qualunque altro mezzo di trasporto via mare o vascello britannici, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono piu' proprietari) o gestore risieda od abbia la sua principale sede di affari nel Regno Unito; od un aereo registrato nel Regno Unito, il cui proprietario (o l'amministratore proprietario se vi sono piu' proprietari) risieda ed abbia la principale sede di affari nel Regno Unito.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. Le disposizioni di questo titolo della presente Convenzione non si applicano agli agenti diplomatici e consolari di carriera dell'una o dell'altra Parte contraente. 2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte, occupato al servizio del proprio Governo e assicurato ai sensi della propria legislazione e' inviato nel territorio dell'altra Parte, si applica nei suoi confronti la legislazione della prima Parte, come se fosse occupato nel territorio di tale Parte. 3. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato nel territorio dell'altra Parte alle dipendenze del Governo della prima Parte si applica nei suoi confronti la legislazione della seconda Parte, a meno che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione o dalla sua assunzione, l'interessato non opti per la legislazione della prima Parte. 4. Qualora una persona al servizio privato di un cittadino di una Parte che e' dipendente del Governo di questa Parte sia occupata nel territorio dell'altra Parte si applicano nei suoi confronti le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo con cui vengono applicate ad un cittadino della prima Parte che e' alle dipendenze del Governo di questa Parte. 5. Le autorita' competenti delle due Parti possono prevedere, di comune accordo, che, qualora un cittadino di una o dell'altra Parte sia occupato in una istituzione o ente pubblico o di pubblico interesse di una Parte nel territorio dell'altra Parte, si applichi nei suoi confronti la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel relativo territorio.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora cio' sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Qualora una persona sia occupata nel territorio di una Parte contraente e la legislazione dell'altra Parte si applichi nei suoi confronti per effetto di una disposizione del Titolo II della presente Convenzione, essa viene considerata, unitamente ai propri familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia e di maternita' a norma di detta legislazione, come se si trovasse nel territorio di quest'ultima Parte.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Se dopo il suo ultimo arrivo nel territorio di una Parte contraente una persona ha compiuto un periodo contributivo a norma della legislazione di detta Parte, essa sara' considerata, unitamente ai suoi familiari, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di malattia, di maternita' e di disoccupazione, soggetta alla legislazione di detta Parte; e cio', come se ogni periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione dell'altra Parte, fosse, rispettivamente, un periodo contributivo o equivalente compiuto a norma della legislazione della prima Parte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano le disposizioni di legge di una (o dell'altra) Parte che siano piu' favorevoli per la persona interessata. 3. Qualora una persona abbia titolo a percepire le prestazioni di malattia in base alla legislazione di una Parte, ove si trovi nel territorio di questa Parte, essa puo' a discrezione della competente autorita' di questa Parte conservare il diritto a percepire tali prestazioni mentre e' nel territorio dell'altra Parte, per tutto il periodo che sara' consentito da detta autorita'. 4. Qualora una persona richieda nel territorio di una Parte prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di questa Parte, i periodi di residenza compiuti nel territorio dell'altra Parte sono considerati periodi di residenza compiuti nel territorio della prima Parte.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Qualora una donna assicurata in base alla legislazione di una Parte contraente, o la moglie di un assicurato in base a tale legislazione, si trovi nel territorio dell'altra Parte, ella e' considerata, ai fini di qualsiasi diritto alle prestazioni di maternita' in base alla legislazione della prima Parte, come se si trovasse nel territorio della prima Parte. 2. Qualora una donna abbia diritto, secondo le disposizioni della presente Convenzione o per altro titolo a prestazioni di maternita' della stessa natura, in base alla legislazione di ambedue le Parti relativamente allo stesso evento, ella non ha diritto a percepire ambedue le prestazioni, ma puo' scegliere quella che preferisce.
Convenzione-art. 12
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