LEGGE 30 luglio 1973, n. 527
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 29 della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione-art. 1
ALLEGATO Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito. Il Presidente della Repubblica italiana, e Sua Maesta' il Re dei Belgi Animati dal desiderio di rivedere, tenuto conto delle modifiche apportate alle legislazioni fiscali dei due Stati, la Convenzione firmata l'11 luglio 1931 tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale, Hanno stabilito di concludere a tal fine una nuova convenzione diretta a sostituire la precedente ed hanno nominato a questo scopo come Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza Aldo Maria MAZIO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia a Bruxelles; Sua Maesta' il Re dei Belgi: Sua Eccellenza Pierre HARMEL, Ministro degli Affari Esteri del Belgio, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 I soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 L'oggetto 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: 1° per quanto concerne il Belgio: a) l'imposta sulle persone fisiche, b) l'imposta sulle societa', c) l'imposta sugli enti morali, d) l'imposta sui non residenti, compresi i "precomptes" e i "complements de precomptes", le addizionali alle dette imposte e "precomptes", nonche' la tassa comunale addizionale all'imposta sulle persone fisiche (qui di seguito indicate "l'imposta belga"); 2° per quanto concerne l'Italia: a) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni, b) l'imposta sul reddito dei fabbricati, c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, d) l'imposta sul reddito agrario, e) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, f) l'imposta sulle societa', per la componente reddito, g) la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa', h) le imposte locali sui redditi e le plusvalenze, (qui di seguito indicate "l'imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 1° le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, secondo il contesto, il Belgio o l'Italia; 2° il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; 3° il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro ente che e' considerato persona giuridica ai fini della tassazione nello Stato di cui e' residente; 4° le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 5° l'espressione "autorita' competente" designa: a) per quanto concerne il Belgio, l'autorita' competente in base alla legislazione nazionale, e b) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona il cui reddito, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettato ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: 1° detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali); 2° se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 3° se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; 4° se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 1° una sede di direzione; 2° una succursale; 3° un ufficio; 4° una officina; 5° un laboratorio; 6° una miniera, una cava o altro luogo di sfruttamento di risorse naturali; 7° un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 1° si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; 2° le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 3° le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 4° una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 5° una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; 6° una impresa di uno Stato contraente, senza rientrare nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 4, si limita a dare in locazione, in affitto o concessione nell'altro Stato contraente, i beni o diritti previsti nell'articolo 12, paragrafo 2. 4. Una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5, la quale agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e' considerata "stabile organizzazione" dell'impresa nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlla o e' controllata da una societa' residente nell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'esercizio o dal godimento diretti, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di gestione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e che agisse in completa indipendenza. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese normali sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese normali di direzione e le spese generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. In mancanza di regolare contabilita' o di altri elementi probatori che permettano di stabilire l'ammontare degli utili di una impresa di uno Stato contraente, per la parte attribuibile alla sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato, l'imposta puo' in via di massima essere determinata in detto altro Stato conformemente alla propria legislazione, tenuto conto degli utili normali di imprese analoghe del medesimo Stato, esercenti la stessa attivita' o attivita' analoghe in identiche o analoghe condizioni. Tuttavia, se questo metodo comporta una doppia imposizione degli stessi utili, le autorita' competenti dei due Stati si accorderanno, per evitare tale doppia imposizione. Nel caso previsto nel paragrafo precedente, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono altresi' essere determinati in base alla ripartizione degli utili complessivi dell'impresa fra le sue diverse parti, in modo tale che il risultato cosi' ottenuto sia conforme ai principi enunciati nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il fatto che detta stabile organizzazione abbia semplicemente acquistato merci per conto dell'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno in base allo stesso metodo, a meno che non sussistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito regolati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Imprese di navigazione marittima o aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono tassabili solo nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di approdo della nave medesima oppure, in mancanza del porto di approdo, nello Stato contraente di cui e' residente il gestore della nave.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Imprese associate Quando: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto "in fatto" essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, alle "quote minerarie" dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi provenienti dalle altre quote sociali assoggettabili allo stesso regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. Detto termine designa in particolare i redditi: - attribuiti anche sotto forma di interessi; - tassabili a titolo di redditi di capitali investiti dai soci nelle societa' diverse dalle societa' per azioni, residenti del Belgio. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di tali redditi. In tal caso, i dividendi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione. 5. Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione complementare degli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato. La disposizione precedente non impedisce a detto altro Stato di tassare i suddetti dividendi quando vengano riscossi o percepiti sul suo territorio o quando il beneficiario di tali dividendi, residente del primo Stato, abbia in detto altro Stato una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo alle operazioni generatrici degli stessi redditi.
Convenzione-art. 11
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