DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 528
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1972, n. 825; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Considerata l'esigenza di modificare i punti 2) e 3) del precitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507 a seguito della approvazione delle modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi degli istituti tecnici per geometri avvenute con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1972, n. 825; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: I punti 2) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, citato nelle premesse, sono modificati come segue: 2) istituto tecnico per geometri: 1. Lingua italiana - Storia ed educazione civica; 2. Lettere italiane - Storia ed educazione civica; 3. Lingua straniera; 4. Matematica; 5. Fisica; 6. Scienze naturali e geografia; 7. Chimica; 8. Disegno tecnico - Tecnologia delle costruzioni; 9. Tecnologia rurale - Economia e contabilita' - Estimo; 10. Topografia; 11. Elementi di diritto; 12. Costruzioni. 3) istituto tecnico commerciale e per geometri: 1. Scienze naturali e geografia generale; 2. Chimica e merceologia - Chimica; 3. Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri).
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 89. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.